CBAM: i chiarimenti del Regolamento di esecuzione

La Commissione Europea ha approvato il nuovo Regolamento di esecuzione che definisce gli adempimenti relativi al periodo transitorio di introduzione del CBAM.
Tale Regolamento specifica gli obblighi dichiarativi a carico degli importatori riguardo al volume delle merci acquistate, le emissioni dirette e indirette in esse contenute e il costo associato a tali emissioni.

CBAM: presentata la bozza di Regolamento di esecuzione

cbam regolamento esecuzioneIl 17 agosto 2023 è stata anticipata dalla Commissione europea una bozza del Regolamento di esecuzione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) che dovrebbe essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

In particolare, la Commissione ha specificato le regole per l’adempimento degli obblighi di dichiarazione delle merci CBAM importate durante il periodo transitorio.

Il Carbon Border Adjustment Mechanism è il nuovo tributo ambientale introdotto dal Regolamento UE, 10 maggio 2023, n. 956/2023, finalizzato a garantire che le merci provenienti da Paesi extra UE scontino un prezzo per le loro emissioni di carbonio, paragonabile a quello sostenuto dai produttori unionali nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissione (EU ETS).

L’introduzione del CBAM sarà graduale. È previsto, infatti, un periodo transitorio, dal 1° ottobre 2023 fino al 31 dicembre 2025, durante il quale gli importatori dovranno rispettare nuovi obblighi di compliance, comunicando le quantità di emissioni di carbonio dei beni importati.

Le prime dichiarazioni dovranno essere inviate a partire da gennaio 2024, mentre sarà necessario acquistare i certificati CBAM soltanto dal 2026.

Il Regolamento di esecuzione, in attuazione del Regolamento 956/2023, ha lo scopo di specificare proprio il contenuto delle dichiarazioni che dovranno essere inviate dal gennaio 2024.

In particolare, all’interno di tali dichiarazioni, gli importatori avranno l’obbligo di indicare la tipologia di merci importate e la quantità delle emissioni di carbonio (dirette e indirette) in esse contenute.

Attualmente, il dazio ecologico riguarda alcuni dei settori più importanti per la nostra economia, ossia i settori del cemento, dei fertilizzanti, del ferro e dell’acciaio, dell’idrogeno, dell’alluminio e dell’elettricità, ma il suo ambito di applicazione potrebbe essere ulteriormente ampliato.

 

Un calcolo flessibile

Per quanto riguarda il calcolo delle emissioni, invece, la Commissione Ue ha previsto un sistema di calcolo flessibile.

Fino al 31 dicembre 2024, infatti, le emissioni incorporate dei beni potranno essere determinate utilizzando uno dei seguenti metodi di monitoraggio e comunicazione:

  • un sistema di tariffazione del carbonio nel luogo in cui si trova l’impianto;
  • un sistema di monitoraggio obbligatorio delle emissioni nel luogo in cui si trova l’impianto,
  • oppure un sistema di monitoraggio delle emissioni presso l’impianto che può includere la verifica da parte di un verificatore accreditato.

A partire dal 1° gennaio 2025, invece, le emissioni specifiche incorporate dei beni saranno calcolate mediante sistemi di misurazione e fattori di calcolo derivanti da analisi di laboratorio, valori standard oppure tramite la misurazione continua della concentrazione del gas a effetto serra in questione nel gas e nel flusso di scarico.

 

Le modalità e le tempistiche di presentazione della dichiarazione

Tutte le dichiarazioni CBAM dovranno essere presentate da un dichiarante autorizzato all’Autorità doganale competente che, in Italia, è l’Agenzia delle dogane.

L’articolo 8 del Regolamento di esecuzione prevede che, per ogni trimestre dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025, sarà necessario inviare la dichiarazione CBAM al registro transitorio entro la fine del mese successivo.

Il primo invio è previsto entro il 31 gennaio 2024. In tale dichiarazione, dovranno essere indicate le importazioni dell’ultimo trimestre del 2023.

L’ultima dichiarazione del periodo transitorio, invece, sarà riferita al quarto trimestre del 2025 e dovrà essere inviata entro il 31 gennaio 2026.

Oltre alle informazioni riguardanti le merci importate, il dichiarante avrà l’obbligo di comunicare se la dichiarazione sia presentata in nome proprio o in qualità di rappresentante doganale indiretto, per conto di un terzo soggetto.

Le dichiarazioni CBAM, dopo essere state inviate, saranno raccolte all’interno del c.d. “registro transitorio”.

Tale strumento consentirà la comunicazione, i controlli e lo scambio di informazioni tra la Commissione UE, le autorità competenti, le autorità doganali e i dichiaranti.

Dopo la presentazione della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento di esecuzione, il dichiarante potrà modificare le informazioni in essa contenute entro due mesi dalla fine del trimestre di riferimento.

Tale possibilità sarà negata nel caso in cui sorgano controversie.

 

Le sanzioni previste dal nuovo Regolamento

La Commissione UE avrà il potere di controllare le dichiarazioni CBAM per valutare l’adempimento degli obblighi di comunicazione dei dichiaranti durante il periodo transitorio (art. 11).

Ai sensi dell’art. 16, Reg. Ue 17 agosto 2023, inoltre, sono previste sanzioni nei confronti degli operatori interessati che non adempiano agli obblighi dichiarativi previsti.

Sono previste sanzioni anche per il dichiarante che, dopo aver ricevuto dall’autorità competente la richiesta di rettifica, non abbia preso le misure necessarie per la correzione di quanto depositato.

L’importo delle sanzioni, in caso di erronea o incompleta dichiarazione, sarà compreso tra i 10 e 50 euro per ogni tonnellata di emissioni non dichiarate.

Lo stesso art. 16 specifica che, nel determinare l’importo effettivo di una sanzione per le emissioni non dichiarate, le autorità competenti dovranno tenere conto di molteplici fattori, come ad esempio l’entità delle informazioni non comunicate, le quantità e le emissioni non dichiarate relative alle merci importate, oltre al livello di cooperazione del dichiarante per rimediare alla violazione commessa.

Le sanzioni saranno più elevate nei casi in cui vengano presentate più di due dichiarazioni incomplete o errate, o se la durata dell’omessa dichiarazione sia superiore ai sei mesi.

 

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A cura di Sara Armella

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