Con la recente riforma dello sport è stato riconosciuto il contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali. Si fa riferimento anche a quelli effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023.
Sono, inoltre, esenti da IVA le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, comprese quelle didattiche e formative, rese da organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici, nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica.
L’articolo 37, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modifiche in legge 10 agosto 2023, n. 112, pubblicato sulla G.U. n. 190, del 16 agosto 2023, proroga la disposizione cosiddetto tax credit sponsorizzazioni sportive, anche per il trimestre da luglio a settembre 2023.
Il credito d’imposta a sostegno dell’associazionismo sportivo
Entrando più nello specifico (cfr. dossier Studi Ufficio Camera dei Deputati n. 133/2), il comma 1, dell’articolo 37, del DL 75/2023, modifica l’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 del 2022:
- specificando che il beneficio è diretto, oltre che a sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto-legge n. 221 del 2021, anche per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas;
- rendendo applicabile il contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati, previsto dall’articolo 81, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020, anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023;
- fissando un tetto di spesa per il contributo di cui alla lettera precedente pari a 1 milione di euro per il trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023.
L’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022, come modificato in sede di conversione, e successivamente dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) ha reiterato, per gli investimenti sostenuti dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli operatori del settore sportivo, previste dall’articolo 81, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020.
Tale disposizione ha istituito in favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali un credito d’imposta pari al 50% delle spese di investimento in campagne pubblicitarie, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a favore delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche, ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
L’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito con mo