Puntiamo il mouse sul concetto di assenza di scopro di lucro per gli enti dello sport dilettantistico. Tale requisito è fondamentale per accedere ad una serie di benefici fiscali.
Vediamo ora in cosa consiste l’assenza dello scopo di lucro delle ASD e SSD richiesto dalla lettera d) dell’art. 7 del Dlgs 36/2021.
In primo luogo, questi enti devono destinare gli eventuali utili (società) o avanzi di gestione (associazioni) allo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica prevista dallo statuto o a all’incremento del loro patrimonio.
A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, riserve e fondi comunque denominati a soci od associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto che questi soggetti hanno con la ASD o SSD (art. 8, 1° e 2° comma dello stesso decreto).
Assenza di scopo di lucro nelle ASD e SSD: i casi di distribuzione indiretta di utili
L’art. 8 del Dlgs 36/2021 prevede che si applica alle ASD e SSD l’ultimo periodo del 2° comma dell’art. 3 del Dlgs 112/2017 sulla disciplina dell’impresa sociale per cui si considerano sempre come casi di distribuzione indiretta di utili (e sono quindi vietati in quanto tali) le seguenti fattispecie:
- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in media dagli enti che operano nei medesimi o in analoghi settori e condizioni (parametri non semplici da calcolare);
- la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi che collaborano con l’ASD o SSD compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali (difficile l’applicazione ai lavoratori autonomi);
- la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote (quindi essenzialmente delle obbligazioni di società di capitali o cooperative) a soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizza