La consistenza quantitativa e qualitativa delle operazioni effettuate rappresentano elementi idonei a giustificare le rettifiche dall’Amministrazione finanziaria tese a riqualificare i proventi conseguiti in redditi soggetti a tassazione.
Nozione di E-commerce ed obblighi di monitoraggio delle compravendite
Per e-commerce si intende:
"l’attività che consiste nell’acquisto e nella vendita di prodotti e servizi tramite internet, sia da parte di aziende tradizionali sia da parte di privati, attraverso l’ausilio di piattaforme specializzate".
Rispetto al commercio elettronico diretto, che ha per oggetto beni digitali e l’intera operazione di compravendita e consegna permane all’interno della rete, l’e-commerce si presenta in forma indiretta considerato che solo le fasi di contrattazione tra venditore e acquirenti si svolgono in rete, mentre la consegna è gestita solitamente da un vettore che recapita il bene presso il domicilio dell’utente.
I beni, nuovi o usati, vengono quindi messi in vendita tramite le cosiddette "vetrine virtuali", come per esempio i siti web di proprietà degli stessi venditori, ovvero attraverso canali social.
Sempre più di frequente, tuttavia, anche i venditori privati utilizzano, per pubblicizzare i prodotti in vendita, piattaforme dedicate alla vendita tra privati come, ad esempio, EBay, Vinted, Subito.it eccetera, definiti quali gestori dei marketplace.
Lo sviluppo del nuovo modello commerciale basato sulla vendita di prodotti online ha indotto il Legislatore, attraverso l’articolo 13 del “Decreto Crescita 2019” di cui alla L. 28.06.2019, n. 58, ad introdurre un obbligo di comunicazione per i gestori di marketplace (soggetti passivi, residenti e non residenti) che gestiscono le interfacce elettroniche attraverso le quali sono facilitate o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea tra fornitori e acquirenti, oltre che le vendite a distanza di beni importati.
Ciascun soggetto obbligato alla comunicazione, per ciascun fornitore dei beni venduti tramite piattaforme e/o portali, dovrà inviare entro la fine del mese successivo a ogni trimestre dell’anno solare all’Agenzia i seguenti dati:
- la denominazione o i dati anagrafici completi, incluso l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
- il numero totale delle unità vendute in Italia;
- a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.
Tipologie di vendite
In considerazione degli obblighi di monitoraggio imposto ai cd. marketplace dall’art. 13, L. n. 58/2019, i soggetti privati che cedono beni, nuovi o usati, servendosi di canali social o piattaforme dedicate e-commerce, dovranno porre particolare attenzione e valutare se le proprie vendite possono considerarsi del tutto episodiche, meramente occasionali oppure abituali.
Ciò in quanto la consistenza quantitativa e qualitativa delle operazioni effettuate rappresentano elementi idonei a