Reddito di Cittadinanza: cambiamenti per 2023 e 2024

Il Reddito di Cittadinanza è stato oggetto di numerose modifiche nel corso del tempo. Importanti sono state quelle apportate dalla Legge di Bilancio 2023.

Reddito di cittadinanza dal 2023

reddito di cittadinanza 2023 2024Il Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 Marzo 2019, all’articolo 1, istituisce a decorrere dal mese di aprile 2019 il reddito di Cittadinanza come misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà.

La Legge di Bilancio 2023 apporta delle modifiche per quanto riguarda la fruizione del beneficio: essa non interviene sui requisiti richiesti per beneficiare della prestazione, bensì sulla sua durata, e in particolare tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 tale misura sarà riconosciuta solamente nel limite massimo di 7 mensilità, in sostituzione di quanto previsto dal Decreto Legge n. 4/2019, articolo 3, comma 6.

Ad ogni modo la prestazione non potrà superare al massimo un periodo pari a 18 mesi, rinnovabili previa sospensione dell’erogazione di tale reddito per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo.

La Legge di Bilancio 2023 prevede poi al comma 314 che sono esclusi dalla previsione di cui all’articolo 1, comma 313, i nuclei familiari al cui interno comprendono persone con disabilità, minorenni o persone con almeno 60 anni di età.

Il richiamo operato dalla norma alla disabilità così come definita ai fini ISEE comporta che sono esclusi dal campo di applicazione anche le persone in condizioni di disabilità medi, grave e di non autosufficienza; per tali soggetti la durata della prestazione sarà quindi quella indicata dall’articolo 3, comma 6, del D.L. n. 4/2019.

L’erogazione della prestazione tuttavia non potrà proseguire (anche nei casi sopra richiamati) oltre il 31 dicembre 2023, a partire dal 1° gennaio 2024, infatti, la prestazione sarà eliminata a seguito dell’abrogazione degli articoli da 1 a 13 del D.L. n. 4/2019.

 

Beneficio economico

L’Istituto Previdenziale fornisce poi ulteriori specificazioni per la determinazione del beneficio economico, il quale si compone di due diverse quote, ossia:

  • una componente a integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro l’anno, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
    Per la pensione di cittadinanza la soglia in oggetto è incrementata fino a 7.560 euro;

  • un’altra componente, a integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione dichiarato ai fini ISEE fino a un massimo di 3.360 annui.
    Per coloro che siano invece proprietari di abitazione per la quale sia in essere un mutuo, il limite sarà pari al massimo a 1.800 euro annui.
    In caso di pensione di cittadinanza il reddito massimo concedibile sarà pari a 1.800 euro annui.
    La Legge di Bilancio 2023 a tal proposito, integrando l’articolo 3, comma 1, lettera b), del Decreto Legge n. 4/2019, stabilisce che la componente riguardante il canone d’affitto sia erogata direttamente al locatore dell’immobile risultante dal contratto di locazione, che la imputa a parziale o totale pagamento del canone.
    L’individuazione delle modalità di attuazione di tale previsione sono demandate al Ministero delle Politiche Sociali con apposito Decreto; fino all’adozione di tale Decreto l’importo eventualmente spettante è concesso al nucleo beneficiario della prestazione e non invece al titolare dell’immobile concesso in locazione.

 

Condizioni per l’accesso al Reddito di Cittadinanza nel 2023

L’erogazione del Reddito di Cittadinanza è comunque subordinata alla dichiarazione da parte dei componenti del nucleo familiare maggiorenni di immediata disponibilità al lavoro e all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale.

Sono esonerati da tali condizioni i componenti del nucleo familiare titolari di pensione o di età pari o superiore a 65 anni, nonché quelli già occupati, frequentanti un corso di studi, con carichi di cura o con disabilità.

I soggetti maggiorenni di età, in condizione di poter lavorare, hanno da partire dal 2023 degli obblighi di formazione, per cui dovranno essere inseriti in un corso di formazione o riqualificazione professionale per un periodo di almeno sei mesi. In caso di mancata frequenza di tale programma, il nucleo familiare del beneficiario perde il diritto alla prestazione.

L’erogazione della prestazione a partire dal 1° gennaio 2023 per i soggetti compresi tra 18 e 29 anni che non abbiano adempiuto all’obbligo di istruzione è subordinata all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione; pertanto, in fase di presentazione della domanda dovranno essere indicati i soggetti del nucleo che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione, che non siano ancora iscritti o che non frequentino un percorso di istruzione degli adulti di primo livello.

Se i soggetti non hanno adempiuto all’obbligo, il beneficio è decurtato dalla quota afferente a tali soggetti, e potrà essere ripristinata solamente non appena l’obbligo sia rispettato.

 

Decadenza

Il D.L. n. 4/2019, articolo 7, comma 5, lettera e), prevedeva la decadenza del beneficio del Reddito di Cittadinanza se uno dei componenti del nucleo familiare non avesse accettato:

  1. almeno una di tre offerte di lavoro congrue in caso di primo accesso;

  2. in caso di rinnovo, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del D.L. n. 4/2019, doveva essere invece accettata a pena di decadenza del beneficio la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 9 dell’articolo 4 del D.L. istitutivo del RdC.

Con la Legge di Bilancio 2022 è stata prevista la decadenza del beneficio qualora non fosse stata accettata almeno una di due offerte (anziché le tre precedenti) di lavoro congrue prima del rinnovo.

La questione si è inasprita ulteriormente con la Legge di Bilancio 2023, la quale ha sostituito l’intera lettera e) dell’articolo 7, comma 5, stabilendo la decadenza del Reddito di Cittadinanza dopo il rifiuto della prima offerta di lavoro congrua ex articolo 25 del D.Lgs. n. 150/2015 e comma 9 dell’articolo 4.

 

Offerta congrua

L’offerta si considera congrua se è coerente con le esperienze e le competenze maturate, se è congrua la distanza dalla residenza e i tempi di trasferimento tramite mezzi di trasporto pubblico.

Per quanto riguarda la distanza, si definisce congrua l’offerta che si trova entro 80 km di distanza dalla residenza o raggiungibile nel limite temporale massimo di 100 minuti con mezzi di trasporto pubblici in caso di prima offerta.

Diventa congrua la seconda offerta, se collocata ovunque nel territorio italiano.

In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale, è congrua l’offerta se il luogo di lavoro non dista più di 80 km dalla residenza o è raggiungibile nel limite di 100 minuti con i mezzi di trasporto.

Una offerta è congrua anche in proporzione alla durata della disoccupazione e se la retribuzione è superiore di almeno il 10% del beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusa la componente di integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione di locazione.

 

L’eliminazione del Reddito di Cittadinanza dal 2024

Su tale argomento è ben specificare che a partire dal 2024 cambieranno notevolmente le regole in materia: infatti con il recente Decreto Lavoro è stata prevista l’abolizione del Reddito di Cittadinanza a partire dal 2024.

Tale strumento verrà sostituito dall’Assegno di inclusione e supporto per il lavoro, che comporterà anche un notevole risparmio di spesa.

Con tali misure di politica attiva, potranno accedere a tale reddito aggiuntivo solamente i nuclei familiari in cui siano presenti minori, disabili oppure soggetti con più di sessant’anni di età, prevedendo degli specifici obblighi di formazione e lavoro per i componenti occupabili del nucleo familiare, e con specifici supporti di formazione e di lavoro già a partire dal 1° settembre 2023 per i soggetti facenti parte di tali nuclei familiari che abbiano tra i 18 e i 59 anni.

 

Fonte: Circolare INPS n. 61 del 12 luglio 2023.

 

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A cura di Antonella Madia

Giovedì 20 luglio 2023