Opzione donna: accesso alla misura 2021 anche con ritardo

di Antonella Madia

Pubblicato il 13 luglio 2023

Le domande di accesso ad "opzione donna" possono essere ammesse anche se inviate oltre il tempo limite.
Lo stabilisce l'INPS, che consente la possibilità di riesame delle domande che erano state in precedenza respinte a causa di precedenti indicazioni dell’Istituto stesso.

Opzione donna: le indicazioni del 2021

opzione donna 2021Con l’articolo 16 del Decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019, poi convertito con la Legge n. 26 del 28 Marzo 2019, si prevede il diritto d’accesso alla pensione anticipata Opzione donna, riservata appositamente alle lavoratrici di sesso femminile in presenza di specifiche caratteristiche.

Su tale argomento, a causa dei numerosi fraintendimenti generati da parte della prassi INPS, era intervenuto l’Istituto Previdenziale, con il quale chiariva alcuni aspetti riguardanti il riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato con il criterio del calcolo a percentuale, e la sua compatibilità o meno con l’esercizio della misura cd. Opzione donna.

In particolare, il Messaggio richiamava anche le Circolari nn. 6/2020 e 54/2021, le quali avevano stabilito la possibilità di fruire del riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 avvalendosi del calcolo a percentuale o agevolato sia nel caso di esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo precedente o contestuale alla presentazione della domanda di riscatto, e sia in caso di richiesta di pensione anticipata cd. Opzione donna, purché quest’ultima fosse contestuale alla domanda di riscatto.

 

Riscatto ammesso anche se non contestuale

Il Messaggio suddetto, in considerazione della forte incertezza generata dalle indicazioni precedenti dell’INPS aveva anche permesso, in via eccezionale, di avvalersi dell’anticipo pensionistico con opzione donna anche in caso di domande non contestuali.

Più in dettaglio è stato ammesso l’accesso all’opzione al sistema contributivo, se esso non ha prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell’onere di riscatto, senza precludere il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata con opzione donna, sempreché però la domanda di accesso a quest’ultima sia stata presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2021 e sempreché ci sia stato il perfezionamento alla data di presentazione della domanda di riscatto dei requisiti – sia anagrafico che contributivo – prescritti per la pensione anticipata con opzione donna (tenendo conto anche della contribuzione da riscattare) e che l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e presentazione della domanda di riscatto siano avvenuti in data anteriore a quella di pubblicazione del Messaggio n. 4560/2021.

 

L’accesso vale anche per le domande inviate dopo il 31/12/2021

Come già anticipato, con il Messaggio n. 4560 del 21 dicembre 2021 sono stati forniti chiarimenti in ordine all’accesso alla pensione anticipata con opzione donna in caso di riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato con il criterio del calcolo “a percentuale”, che diviene su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio, per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo.

Il recente Messaggio INPS n. 2547 del 6 luglio 2023 ritorna in argomento con alcune precisazioni relative alla facoltà di riscatto.

Infatti, sebbene il Messaggio n. 4560/2021 avesse subordinato l’accesso alla condizione anche con domanda non contestuale, ma solo se la domanda fosse stata effettuata entro il 31 dicembre 2021, il Messaggio in oggetto prevede che la previsione di carattere eccezionale – al ricorrere di tutte le condizioni indicate – trova applicazione anche nei casi di presentazione della domanda di pensione anticipata opzione donna in data successiva al 31 dicembre 2021.

Infatti, secondo quanto stabilito dall’Istituto, l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell’onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto ad opzione donna, a prescindere dalla data di presentazione della relativa domanda, purché risultino soddisfatte le specifiche condizioni, ossia:

  1. esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e presentazione della domanda di riscatto entro il 20 dicembre 2021;
     
  2. perfezionamento, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti (anagrafico e contributivo) per la pensione anticipata “opzione donna” vigenti al 31 dicembre 2021, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare.

Pertanto, le domande di accesso ad opzione donna dovranno essere riconsiderate tenendo conto delle ultime indicazioni INPS, garantendo la possibilità di accesso alla misura ad una platea più ampia di soggetti, che in passato potrebbero non aver ottenuto l’accesso al beneficio a causa delle precedenti indicazioni INPS.

Si specifica comunque che la domanda potrà essere riesaminata solamente su istanza di parte e solo se il diritto non sia stato negato con sentenza passata in giudicato.

 

Fonte:  Messaggio INPS n. 4560 del 21 dicembre 2021.

 

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A cura di Antonella Madia

Giovedì 13 luglio 2023