Non trova cittadinanza nell’ordinamento tributario la fictio iuris dell’incasso giuridico dopo le modifiche introdotte dal D.lgs 147/2015 ovvero a seguito dell'introduzione del comma 4-bis nell'art. 88, TUIR, il regime fiscale delle rinunce a crediti da parte dei soci non è più compatibile con la fictio iuris dell'incasso giuridico?
Niente incasso giuridico se il socio rinuncia al credito, poiché nel citato nuovo regime, è venuto meno il rischio di salti d'imposta?
La rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, a un credito relativo a un reddito tassato per cassa (quali gli interessi maturati su finanziamenti erogati a una società partecipata), non comporta l'obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con conseguente esclusione anche della ritenuta prevista dall'art. 26 comma 5 del DPR 600/73?
La rinuncia a crediti correlati a redditi tassati per cassa è imponibile in capo al socio?
Principio: la rinuncia del credito del socio è tassabile?
In tema di imposte sui redditi di capitale - in ragione di quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 94, comma 6, 101, comma 5, TUIR, a seguito delle modifiche di cui all'art. 13, Legge 14 settembre 2015, n. 147 - la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata, non comporta l'obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell'art. 26, quinto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d'imposta, avendo le nuove disposizioni rimediato all'asimmetria fiscale o "salto d'imposta" di cui al precedente regime.
La tesi dell’incasso giuridico, secondo cui i crediti verso la società cui rinuncia il socio si considerano per ciò stesso incassati e dunque tassabili in capo al socio, non trova più applicazione a partire dalla introduzione dell’articolo 88, comma 4-bis, del Tuir, ad opera del decreto internazionalizzazione (Dlgs 147/2015).
In applicazione del mutato quadro normativo che ha posto in correlazione il valore fiscale del credito oggetto di rinuncia e la detassazione, a seguito della rinuncia, il socio aumenta il costo della partecipazione solo nei limiti del valore fiscale del credito e la società beneficia di una sopravvenienza non tassabile solo nei limiti di detto valore.
Pertanto, qualora la rinuncia abbia ad oggetto un credito con valore fiscale pari a zero, come per i crediti legati ad un reddito tassato per cassa, non si verifica un incremento del valore fiscale della partecipazione.
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