Per i debiti fiscali relativi a periodi d’imposta anteriori ad un’operazione di scissione parziale rispondono non solo solidalmente ma altresì illimitatamente tutte le società partecipanti all’operazione, salvo il diritto di esercitare il regresso nei confronti degli altri coobbligati.
Quando viene realizzata un’operazione di scissione parziale, la responsabilità per i debiti fiscali riguardanti gli anni di imposta ad essa antecedenti, fermi gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla designata, si estende non solo solidalmente, ma anche illimitatamente, a tutte le società partecipanti all’operazione, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato con detta operazione, senza che tale differente trattamento sia costituzionalmente illegittimo, siccome rispondente all’esigenza di un’agevole riscossione dei tributi nel rispetto del principio costituzionale di pareggio del bilancio e a criteri di adeguatezza e di proporzionalità.
E’ questo il principio dettato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10103 del 17 aprile 2023.
La responsabilità fiscale per i debiti nella scissione parziale: l’intervento della Cassazione
Osservano gli Ermellini nell’ordinanza n. 10103/2023 che il principio sopra enunciato, a seguito del superamento del vaglio di costituzionalità della norma (Corte Costituzionale, 26 aprile 2018, n. 90), trova costante applicazione nella giurisprudenza di legittimità.
Più di recente (Cassazione, sez. 5, n. 3233 del 10 febbraio 2021), si è precisato che:
“quando sia realizzata un’operazione di scissione parziale, la responsabilità per i debiti fiscali riguardanti gli anni di imposta ad essa antecedenti, prevista dal d.p.r. n. 917 del 1986, art. 173 comma 13, e confermata, quanto alle somme dovute per violazioni tributarie, dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 15 comma 2, diverge da quella riguardante le obbligazioni civili, soggetta invece ai limiti di cui agli artt. 2506bis, comma 2, e 2506quater, comma 3, c.c., in quanto, fermi gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla designata, si estende non solo solidalmente, ma anche illimitatamente, a tutte le società partecipanti all’operazione, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato con detta operazione, senza che tale differente trattamento sia costituzionalmente illegittimo, siccome rispondente all’esigenza di