L’INPS specifica come dovrà essere gestito l’esonero contributivo sulla quota di contributi IVS a carico dei lavoratori sulla quota riguardante la tredicesima mensilità, per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023, periodo durante il quale agisce un esonero maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali sulla restante parte della retribuzione (così come previsto dal Decreto Lavoro).
Il Decreto Lavoro (Decreto Legge n. 48 del 4 maggio 2023) reca misure urgenti in materia di inclusione sociale e accesso al mondo del lavoro. Con l’articolo 39 prevede inoltre un aumento – per il periodo di paga compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023 – dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, precedentemente contenuto all’interno della Legge n.197/2022, art. 1, comma 201, che a sua volta riprende quanto stabilito dalla precedente Legge di Bilancio 2022.
Per tale ragione l’Istituto Previdenziale fornisce istruzioni operative e contabili per la gestione di tale aumento dell’esonero.
Decreto Lavoro: aumento dell’esonero contributi a carico del lavoratore
Come noto, il Decreto Lavoro ha previsto un incremento di 4 punti percentuali sull’esonero della quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023.
Già in precedenza, la Legg