Arrivano le prime indicazioni, anche se non ancora definitive, sulla flat tax incrementale introdotta dall’art. 1, commi da 55 a 57 della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio del 2023).
I primi chiarimenti sono stati forniti dalla bozza della Circolare dell’Agenzia delle entrate, in consultazione pubblica, le cui osservazioni possono essere formulate entro il 15 giugno prossimo.
La Flat tax incrementale: principi
La flat tax incrementale è prevista, almeno per ora, per il solo anno d'imposta 2023 (è evidente che si vuole testare il funzionamento per valutare se poi prorogarla).
Le disposizioni prevedono l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, pari al 15 per cento, sull’eventuale reddito incrementale di impresa o di lavoro autonomo, relativo all’anno 2023, rispetto al maggior reddito dichiarato nel triennio 2020/2022 con decurtazione di un importo pari al 5%.
Possono beneficiare di questo sistema di tassazione “attenuata” esclusivamente i contribuenti che esercitano le predette attività in forma individuale.
Il problema dei soci in trasparenza fiscale
La bozza di circolare precisa che sono esclusi dall’ambito applicativo delle disposizioni in commento i soci di società di persone o gli associati delle associazioni costituite tra professionisti ai sensi dell’art. 5 del TUIR, laddove siano in possesso esclusivamente di redditi da partecipazione.
Sono parimenti esclusi dal regime in soci di società di capitali che hanno optato per il regime di trasparenza previsto dall’art. 116 del TUIR.
Tuttavia, il possesso di una quota di partecipazione non rappresenta di per sé una causa di esclusione dal “regime”.
Ciò a condizione che il contribuente sia altresì titolare di redditi di impresa o di lavoro autonomo prodotti individualmente. In tale ipotesi è possibile applicare la flat tax incrementale con esclusivo riferimento ai redditi prodotti in forma individuale.
NdR: Avevamo segnalato questa interpretazione nel Diario dell'8 Giugno 2023
Il caso dei contribuenti forfettari
Sono esclusi dal nuovo sistema di tassazione i contribuenti che nell’anno 2023 determinano il reddito secondo il regime forfettario.
Tuttavia, se nello stesso periodo d’imposta i ricavi o i compensi superano la soglia di 100.000 euro, l’uscita immediata dal regime forfetaria consentirà, in presenza di tutte le condizioni previste dalla legge, l’applicazione della flat tax incrementale.
La Flat tax incrementale può essere anche applicata dai contribuenti che nel triennio di osservazione 2020/2022 hanno esercitato l’attività in forma individuale fruendo del regime forfetario introdotto dall’1 della L. n. 190/2014.
In tale ipotesi il reddito da prendere in considerazione al fine di effettuare il confronto con l’anno 2023 è quello determinato con criteri forfetari.
Inizio attività nel 2023
La bozza di circolare ha anche precisato che sono esclusi dal nuovo sistema di tassazione i contribuenti che hanno avviato l’attività nell’anno 2023. In tale ipotesi verrebbe a mancare la possibilità di determinare l’incremento di reddito.
Invece, non sussiste alcuna preclusione all’applicazione dell’imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo di “monitoraggio” ai fini del confronto, quindi nell’arco del triennio 2022/2022.
Tuttavia, in tale ipotesi, è necessario effettuare una duplice verifica.
In primis è necessario verificare che il contribuente abbia svolto almeno per un anno intero l’attività nel predetto triennio. Pertanto, risulta parimenti escluso il soggetto che ha iniziato l’attività nel corso dell’anno 2022, quindi dopo il 1° gennaio.
Inoltre, al fine di verificare la sussistenza della condizione, cioè l’incremento del reddito rispetto al maggiore di quello conseguito all’interno del triennio, deve essere effettuato il ragguaglio ad anno per il periodo d’imposta la cui durata è inferiore a dodici mesi.
La circolare propone come esempio quello di un contribuente che ha iniziato l’attività il 1° giugno 2021 e che ha conseguito un reddito di 30.000 euro. Conseguentemente, il predetto reddito, prodotto in 214 giorni, deve essere ragguagliato a 365 giorni, quindi all’anno intero.
Suddividendo il reddito di 30.000 per 214 giorni e moltiplicando il risultato per 365 giorni, si arriva a determinare un reddito (conseguente all’operazione di ragguaglio), pari ad euro 51.168 euro.
Le imprese familiari
Possono fruire della Flat tax anche le imprese familiari e le aziende coniugali, purché non gestite in forma societaria. Infatti, la bozza di circolare ricorda che l’impresa familiare ha pur sempre natura di impresa esercitata individualmente.
Il beneficio, però, spetta esclusivamente al titolare e non ai familiari che dichiarano un reddito da partecipazione.
NdR: Scopri qui il funzionamento della flat tax incrementale per l'anno 2023
E’ stata pubblicata il 6 giugno 2023, dall’Agenzia delle entrate, la bozza di circolare in consultazione.
A cura di Nicola Forte
Lunedì 12 Giugno 2023
Abbiamo dedicato un tool alla simulazione della flat tax incrementale...⇓⇓⇓
Tool Flat Tax incrementale 2023
Simula la tassazione con e senza opzione per la Flat Tax incrementale
di Enzo Manna
La Legge di Bilancio 2023 introduce una particolare agevolazione fiscale, valida per il solo anno 2023, per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professione che non applicano il regime forfettario.
Il contribuente, in luogo della tassazione ordinaria, potrà optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 15% su una base imponibile pari alla differenza tra il reddito di impresa/lavoro autonomo e il medesimo reddito dichiarazione negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5%.
Il tool Flat Tax incrementale 2023 consente di inserire i redditi di impresa / lavoro autonomo annuali dal 2020 al 2023 oltre che eventuali altri redditi imponibili Irpef, le deduzioni e detrazioni spettanti. In tal modo simula la tassazione con e senza opzione per la Flat Tax incrementale potendo così verificarne la convenienza.