Flat tax incrementale: la normativa
I commi 55 – 57 dell’art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303) hanno istituito un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle inerenti addizionali che incide sulla quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo maturato nel corso 2023 che, come regola, risulta eccedenza a quello di entità maggiormente elevata del triennio precedente (2020-2021-2022).
La particolare nuova imposizione (opzionale) che:
- si rende operativa a favore dei contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- si deve ritenere condizionata alla non partecipazione al regime forfetario, di cui alla 23 dicembre 2014, n. 190, anche se, al riguardo, non è palese se la condizione di non aver applicato il regime forfetario sia limitata al solo periodo d’imposta 2023 o anche ai periodi d’imposta del triennio precedente.
Pertanto, si ritiene necessario un chiarimento ufficiale, anche se tale ultima ipotesi risulterebbe più appropriata al fine di evitare di cumulare vantaggi di natura impositiva da parte dello stesso contribuente;
consente di rendere imponibile con un’imposta sostitutiva del 15% la quota del reddito dell’anno 2023 incrementale.
In concreto si tratta di una “flat tax” che trova operatività sulla quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo dell’anno 2023 che risulta eccedente il reddito di riferimento.
Alcuni dubbi...
Sussistono alcuni dubbi operativi per i contribuenti persone fisiche che:
- hanno instaurato l’attività dopo il periodo d’imposta 2020 (esempio: nel corso del 2021 o nel 2022), i quali potrebbero non poter beneficiare della tassazione agevolata, non potendo fare riferimento all’individuazione dei redditi del periodo triennale di valutazione, anche se, si ritiene, che l’Agenzia delle entrate, con una specifica interpretazione, potrebbe consentire di vagliare un numero di periodi d’imposta inferiore al triennio precedente;
- hanno presentato o devono trasmettere dichiarazioni integrative su iniziativa del contribuente o a seguito di rettifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria, il che potrebbe direttamente incidere anche sull’applicata imposizione sostitutiva.
In ogni caso, si ritiene opportuno porre in rilievo che la flat tax incrementale è alternativa all’adozione del regime forfetario.
Considerato che quest’ultimo è un regime cosiddetto “naturale”, la particolare “imposta sostitutiva” si renderà, come regola generale, operativa ai contribuenti persone fisiche che:
- hanno conseguito ricavi e/o compensi 2022 di entità superiore al nuovo limite di € 85.000,00;
oppure:
- sono fuoriusciti dal regime forfetario;
- hanno deciso di rinunciare al regime ordinario per applicarne uno ordinario (anche in contabilità semplificata).
Dal tenore della norma, il reddito d’impresa e/o di lavoro autonom