Emergenza alluvione Emilia-Romagna: sospensione termini e chiarimenti INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti relativamente alla sospensione dei termini, disposta dal Decreto Alluvione, nei confronti dei territori dell’Emilia-Romagna.

In considerazione degli eventi che hanno interessato l’Emilia-Romagna nelle scorse settimane, il Governo ha introdotto un Decreto Legge emergenziale, denominato “Decreto Alluvione”, che prevede misure in materia di giustizia e procedimenti amministrativi, sul quale interviene l’Ispettorato Nazionale del Lavoro. In effetti, il Decreto-legge n. 61/2023 ha previsto interventi emergenziali a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna, prevedendo una sospensione dei termini pendenti al 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data.

Su tali aspetti interviene l’Ispettorato del Lavoro, intervenendo sulle questioni di propria competenza, con la Nota già citata.

 

Decreto Alluvione: la sospensione dei termini in Emilia Romagna

alluvione emilia romagna sospensione terminiCome stabilito dall’articolo 4, comma 1, di tale Decreto Legge n. 61/2023, per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023, sono sospesi i termini ordinatori e perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi ai procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, inclusi quelli sanzionatori, per coloro i quali alla data del 1° maggio 2023 avevano residenza, domicilio, sede legale o sede operativa nei territori colpiti dall’alluvione.

Tale norma si applica quindi a tutti i procedimenti amministrativi, anche quelli di specifico interesse dell’Ispettorato del Lavoro.

Per tale ragione l’INL con la Nota in oggetto fornisce chiarimenti in ordine alla gestione di tale sospensione.

 

I procedimenti coinvolti nella sospensione

L’organo ispettivo sottolinea che i termini si ritengono sospesi fino al 31 agosto 2023 per:

  • i procedimenti sanzionatori di cui alla Legge n. 689/1981, sia con riguardo ai termini di decadenza che a quelli di prescrizione;
     
  • i termini per la notificazione dei processi verbali diversi da quelli notificati ex art. 14 della Legge n. 689/1981;
     
  • il termine per presentare scritti difensivi, per la richiesta di audizione e per le istanze di rateizzazione di cui alla L. n. 689/1981, articoli 18 e 26;
     
  • i termini per presentare ricorsi amministrativi di cui al Decreto Legislativo n. 124/2004, artt. 12, 14, 16 e 17, articolo 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e articolo 16 del D.P.R. n. 1124/1960, e il termine per la trattazione di tali ricorsi;
     
  • il termine per la verifica degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 124/2004, articolo 15, e D.Lgs. n. 758/1994, art. 20;
     
  • il termine per l’avvio della richiesta infortuni di cui all’articolo 56 del D.P.R. n. 1124/1965 ad esclusione del caso in cui l’infortunio sia mortale;
     
  • e il termine per pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della L. n. 689/1981 e il termine per il pagamento degli importi sanzionatori in misura minima legati alla emanazione di diffida.

L’Ispettorato del Lavoro sottolinea l’importanza di prestare attenzione ai procedimenti di licenziamento individuale per GMO in relazione alla stringente natura della tempistica posta a carico degli uffici riguardo all’attivazione di procedure conciliative: in tal caso il termine perentorio di 7 giorni di cui all’articolo 7, comma 3, della Legge n. 604/1966 è sospeso anch’esso per il periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto.

Infine, l’INL segnala che le misure emergenziali riguardano anche la materia della giustizia civile, e ciò incide anche sul compimento delle attività di costituzione in giudizio nell’interesse dell’Ispettorato sia con riferimento allo svolgimento di funzioni procuratorie in udienza per il tramite dei funzionari delegati.

 

Fonte: Nota INL n. 1006 del 12 giugno 2023.

 

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A cura di Antonella Madia

Mercoledì 21 giugno 2023