Da 1 luglio 2023 in vigore i nuovi contratti di lavoro sportivo

L’entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo impone ai soggetti quali ASD e SSD una rivisitazione dei contratti in essere.
Vediamo dunque quali sono i punti principali da tener presente in vista della data dell’1 Luglio 2023.

riforma lavoro sportivoCome ormai noto, dal prossimo 1° luglio, ASD ed SSD avranno l’obbligo di adeguare i contratti di lavoro o collaborazione, a fronte della entrata in vigore delle nuove norme di riforma del lavoro sportivo.

Detto per inciso, si tratta, per i professionisti incaricati della consulenza, della ennesima possibilità di prestarsi a fornire una ancorché blanda forma di consulenza, al fine di far percepire il proprio “valore aggiunto” e differenziarsi, tra l’altro, da papabili concorrenti.

Fatta questa considerazione, si tratta oggi di esaminare il corretto inquadramento dei loro addetti e collaboratori, nell’ambito delle nuove tipologie di lavoro sportivo previste dalla riforma.

 

La corretta definizione di lavoro sportivo post riforma

Un primo punto riguarda la corretta definizione di lavoratore sportivo: la rinveniamo nell’art. 25 – comma 1 – del D. Lgs. n. 36/2021, laddove si dispone che esso sia

… l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività verso un corrispettivo.

È lavoratore sportivo anche ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti degli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”.

Essendo questa la norma, occorre dunque in primis verificare se il lavoratore/collaboratore rientri nella predetta definizione; in caso contrario il suo inquadramento non dovrà avere la veste di “lavoratore sportivo, ma ordinaria.

È vero altresì che tale ultimo passaggio potrebbe non essere corretto, in quanto poiché la norma fa riferimento ai regolamenti degli enti affilianti, occorrerà comunque attendere la loro emanazione per verificare se nella definizione suddetta saranno ricomprese ulteriori figure.

In ogni caso, l’articolo 25 comma 2 prevede che l’attività di lavoro sportivo possa costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Il successivo articolo 28 comma 2 stabilisce che il rapporto di lavoro è nella forma della co.co.co. solo se la durata delle prestazioni lavorative non supera le 18 (forse presto esteso a 24) ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive e se le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate, sotto il profilo tecnico-sportivo, ai regolamenti delle FSN, DSA ed EPS.

Da quanto su detto si evince quindi che il corretto inquadramento del rapporto di lavoro non potrà che avvenire caso per caso, analizzando caratteristiche e modalità concrete di svolgimento delle prestazioni e delle attività da parte del singolo prestatore, affinché la documentazione (lettera di assunzione o contratto di lavoro autonomo) sottoscritta sia coerente con la realtà dello svolgimento del rapporto di lavoro, subordinato oppure autonomo che sia.

Le casistiche ammissibili saranno quelle di lavoro subordinato, collaborazione coordinata e continuativa, lavoro autonomo con partita IVA, lavoro autonomo occasionale.

Si ricorda poi che esiste la possibilità che la sola attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle ASD e SSD possa essere oggetto di co.co.co., ancorché non ricadente nel lavoro sportivo.

 

Le agevolazioni fiscali e contributive

In ogni caso, fiscalmente, tutte le forme di inquadramento fruiranno della esclusione da irpef fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro, oltre il quale la sola parte eccedente concorrerà a formare reddito.

Diverso il trattamento previdenziale, per il quale il lavoratore sportivo subordinato non godrà di alcuna agevolazione, mentre quello autonomo, anche co.co.co., beneficerà dell’esenzione per i primi 5.000 euro di compenso, nonché dell’aliquota contributiva ridotta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo fino al 31 dicembre 2027.

 

NdR: Compensi di lavoro sportivo: le agevolazioni IRPEF in vigore fino al 30 Giugno 2023, prima della riforma

 

A cura di Danilo Sciuto

Martedì 27 Giugno 2023