Contabilità semplificata: decorrenza nuovi limiti introdotti dalla legge di Bilancio 2023

Alla luce dei nuovi limiti introdotti dalla Legge di Bilancio 2023 in tema di contabilità semplificata, esaminiamo il caso di un contribuente, per l’anno 2021 in regime di contabilità ordinaria, che per il 2022, appellandosi all’efficacia retroattiva della legge, può ritenersi in contabilità semplificata e compilare il quadro RG del Modello Redditi 2023.

Legge di Bilancio 2023 e nuovi limiti della contabilità semplificata: il dubbio

Domanda

contabilità semplificata nuovi limitiUna ditta individuale che pone in essere solo prestazioni di servizi, nel 2021 ha applicato il regime di contabilità ordinaria e, per detto periodo d’imposta, ha fatturato € 450.000,00. 
In relazione ai disposti vigenti per nell’anno 2021, anche per l’anno 2022 ha applicato il regime ordinario, ma se applichiamo la normativa nuova potrebbe essere in regime semplificato per il 2022

Detto contribuente ha la possibilità per l’anno 2022 di considerarsi in regime di contabilità semplificata, quindi, procedere alla presentazione del modello Redditi 2023 PF compilando il quadro RG, considerando che l’Agenzia delle entrate, con la circolare 80/E/2001, ha attribuito valore un retroattivo a similare norma?

 

I nuovi limiti per la contabilità semplificata

Risposta

Il D.P.R. 12 aprile 2001, n. 222, che ha modificato l’art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (successivamente ulteriormente variato) e che l’Agenzia delle entrate ha analizzato nella circolare 80 del 2001, è entrato in vigore nel 2001 con effetti dal medesimo periodo d’imposta.

La legge di Bilancio 2023, invece, ha incrementato, tra l’altro, i limiti di ricavi entro cui le imprese possono accedere al regime di contabilità semplificata, con effetto dal 2013.

Ne deriva, di conseguenza, che le persone fisiche che esercitano imprese commerciali e le società di persone, se i ricavi conseguiti in un intero periodo d’imposta non hanno superato l’ammontare di € 500.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di € 800.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerate per l’anno successivo dalla tenuta della contabilità ordinaria.

Pertanto, anche in relazione ai contenuti della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 80/E/2001, i nuovi limiti si rendono operativi dal periodo d’imposta 2023, con verifica sull’anno precedente (2022).

Per i contribuenti che esercitano, contemporaneamente, prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all’entità dei ricavi relativi alla attività prevalente.

In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Il riscontro del mancato o meno superamento dei limiti deve essere effettuato all’inizio di ogni anno, con riferimento ai ricavi percepiti nell’anno precedente, tenendo presente che nell’ipotesi di passaggio dal regime ordinario a quello semplificato si deve necessariamente fare riferimento ai “ricavi conseguiti”.

 

Il limite dei ricavi

In altri termini, si pone in rilievo, l’entità dei ricavi deve risultare computata tenendo conto dei ricavi:

  • percepiti nel corso dell’intero anno o che, per coloro che iniziano l’attività nel corso del periodo d’imposta, si presumono di realizzare.
    Infatti, chi intraprende l’esercizio di un’impresa commerciale, se ritiene di percepire ricavi per un’entità, ragguagliata ad anno, non superiore alle soglie previste, ha la possibilità di applicare il regime di “contabilità semplificata” a decorrere dal primo periodo d’imposta (comma 9 dell’art. 18 del D.P.R. 600/1973);
     
  • effettivamente conseguiti nel corso dell’ultimo anno o periodo d’imposta di applicazione dei criteri indicati dal comma 2 dell’art. 109 del Tuir, secondo cui ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza:
     

    1. i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
      Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà.
      La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà;
       
    2. i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.

 

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A cura di Giancarlo Modolo

Mercoledì 7 giugno 2023