Riforma Cartabia: prime indicazioni sul lavoro dall’INL

Con la riforma del processo civile e penale sono state inserite all’interno del nostro ordinamento alcune norme che mirano a definire in maniera più celere i procedimenti giudiziari, con una razionalizzazione dei procedimenti e una spinta alla digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali. Tali norme hanno risvolti anche in materia di rito del lavoro, analizzati dall’INL con una nota di approfondimento.

La riforma dei processi, definita come Riforma Cartabia, in considerazione dei suoi risvolti pratici in materia di rito del lavoro ha richiesto l’intervento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che, con un lungo approfondimento, ha illustrato sinteticamente le principali novità introdotte dalla riforma nel suo complesso e che in alcuni casi assumono una particolare importanza in termini di attività di contenzioso svolta dagli uffici territoriali di vigilanza sul lavoro.

 

I tratti salienti della riforma Cartabia

riforma cartabia lavoroPrima di entrare nel merito di quanto chiarito da parte dell’Ispettorato, si segnala che il Decreto Legislativo n. 149/2022 ha apportato significative modifiche al processo civile anche se non in maniera sostanziale per quanto riguarda il processo del lavoro.

La Legge n. 197/2022, articolo 1, comma 380, modifica poi l’articolo 35 del D.Lgs. n. 149/2022, operando un’anticipazione dell’operatività della riforma del processo civile, che è attiva non più dal 30 giugno 2023 bensì dal 28 febbraio 2023.

Le nuove norme troveranno quindi applicazione per tutti i procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, mentre per quelli già in essere al 28 febbraio 2023 continueranno ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti.

 

Le modifiche più importanti al rito civile

Obbligo di notifica a mezzo pec

L’articolo 3, comma 11, lettere b), c), d) ed e) del Decreto Legislativo 149 2022 comporta numerose modifiche per la procedura di notificazione: è infatti è stato introdotto l’obbligo di notifica a mezzo PEC qualora il destinatario sia un soggetto obbligato a munirsi di tale tipologia di indirizzo ed esso sia presente all’interno dei pubblici elenchi.

Tale novella incide anche sulla Legge n. 53/1994, che ha ad oggetto le notificazioni eseguite dal difensore, imponendo al Legislatore di apportare modifiche di coordinamento alle norme del Codice di rito e individuando i casi nei quali l’avvocato deve procedere alla notifica a mezzo PEC o comunque con modalità telematiche.

In particolare con le novità introdotte, la notificazione alle PP.AA. si considera valida se effettuata presso l’indirizzo individuato ex articolo 16-ter del D.L. n. 179/2012.

La notificazione a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato può essere eseguito senza limiti orari e si intende perfezionata per il notificante nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione, e per il destinatario nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna; ad ogni modo, se tale comunicazione è stata generata tra le 21:00 e le 7:00 del mattino successivo, la notificazione si intenderà perfezionata per il destinatario alle 07:00 del mattino del giorno successivo.

 

Svolgimento di udienza a distanza

Con la riforma in questione, è previsto in maniera strutturale lo svolgimento dell’udienza a distanza mediante collegamento audiovisivo, sostituendo l’udienza in presenza con quella cartolare attraverso il deposito o scambio di note scritte.

Tale disposizione, se riportata all’interno del diritto del lavoro, comporta che l’unica udienza in cui è precluso lo svolgimento a distanza è quella all’interno della quale è prevista la presenza di testimoni, ma nulla osta formalmente a che il tentativo di conciliazione, l’interrogatorio libero delle parti, la discussione, la lettura del dispositivo della sentenza con motivazione, possano essere svolti attraverso un collegamento audiovisivo.

L’accesso a tale particolare modalità di svolgimento è rimesso al giudice, ma le parti possono formulare opposizione in tal senso.

Secondo quanto sottolineato dall’INL non sembra trovare applicazione al rito del lavoro la disciplina di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter codice procedura civile, che si adatta solo al rito ordinario e si instaura a mezzo di atto di citazione e che consente alle parti di avanzare o precisare richieste anche in momenti successivi alla costituzione in giudizio.

Una modifica al rito del lavoro deve però essere segnalata, riguarda la parziale riscrittura dell’articolo 4 del Codice di procedura civile, il quale pur continuando a fare rinvio al all’articolo 414, stabilisce che per le impugnazioni successive al 28 febbraio 2023 l’appello deve indicare il modo chiaro, sintetico e specifico, a pena di inammissibilità e per ciascuno dei motivi, il capo della decisione di primo grado che viene impugnato, le censure preposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

 

Le modifiche al rito penale

La riforma ha comportato però delle modifiche anche in materia di processo penale; come noto il Decreto Legislativo n. 124/2004, art. 6, comma 2, prevede che il personale ispettivo – nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente – operi anche in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria; tale competenza è specializzata e riguarda la tutela del lavoro, e deve essere esercitata attraverso atti tipici di polizia giudiziaria.

Il confine tra l’attività di vigilanza amministrativa e di polizia giudiziaria deve tener conto dell’obiettivo cui è diretta l’azione ispettiva.

A seguito dell’intervento riformatore l’Ispettorato del Lavoro sottolinea che sono state introdotte molte modifiche in materia di notizie di reato, identificazione, avvisi e invito all’indagato a dichiarare o eleggere domicilio, documentazione degli atti di polizia giudiziaria compiuti di iniziativa o delegati dal PM, interrogatorio e confronto con la persona sottoposta ad indagini.

In particolare, il Pubblico Ministero a seguito della riforma dovrà procedere all’iscrizione del soggetto indagato quando avrà raccolto indizi sufficienti per l’identificazione di uno o più soggetti.

Le notizie di reato dovranno quindi contenere elementi essenziali completi nei dati formali, della rappresentazione del fatto e degli elementi indiziari.

In tale contesto il personale ispettivo dovrà occuparsi di raccogliere tutte le prove e acquisizioni che il caso concreto richiede.

Tra i vari aspetti trattati dalla Circolare dell’Ispettorato, ai quali si rimanda per un’analisi più approfondita, ci si sofferma sul processo telematico, che comporta il compimento di atti a distanza o partecipazione a distanza di una o più parti al compimento di un atto o alla celebrazione di una udienza.

In tali casi la Riforma Cartabia ha introdotto specifiche regole, ad esempio prevedendo che quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore acconsentono, il Pubblico Ministero su richiesta della polizia giudiziaria può autorizzare lo svolgimento dell’atto a distanza.

Infine si segnalano alcuni aspetti riguardanti la conclusione delle indagini preliminari: infatti, il Decreto Legislativo n. 152/2022, con l’articolo 22, comma 1, lettera a), e l’articolo 98, comma 1, lettera a), rimodula i termini delle indagini preliminari che decorrano dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato viene attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato.

È stato poi riformulato l’articolo 405, comma 2, del codice procedura civile, recependo la disciplina dei nuovi termini in base alla gravità dei reati per cui si procede: un anno per la generalità dei delitti, sei mesi per le contravvenzioni, un anno e sei mesi per le ipotesi di cui all’articolo 407, comma 2, ossia necessità di compiere indagini all’estero.

Ad ogni modo, qualora le indagini si dimostrassero complesse, è possibile richiedere al Pubblico Ministero la proroga dei termini.

 

Fonte: Nota INL n. 2563/2023.

 

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A cura  di Antonella Madia

Lunedì 8 maggio 2023