Strumenti deflattivi del contenzioso del lavoro: diffida accertativa e conciliazione monocratica

di Ciro Abbondante Vincenza Salemme

Pubblicato il 25 luglio 2019

I poteri di intervento dell’Organo ispettivo in tema di obbligazioni patrimoniali fra lavoratore e datore di lavoro sono oggi finalizzati anche alla prevenzione delle controversie individuali di lavoro in sede conciliativa, grazie agli istituti della diffida accertativa per i crediti di lavoro e della conciliazione monocratica, che andremo ad illustrare in questo articolo.

Attività di vigilanza e provvedimento di diffida

strumento deflattivi del contenzioso del lavoroIl personale di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, preposto alle ispezioni sui luoghi di lavoro, è attualmente gestito da un’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, ovvero l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) [1].

Dal 1 gennaio 2017 l’INL svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’Inps e dall’Inail coordinando le attività di vigilanza nelle materie di competenza di tali Istituti e svolgendo un ruolo strategico di coordinamento su tutto il territorio nazionale del personale ispettivo.

Il personale ispettivo vigila:

  • sull’esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro;
     
  • sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro, qualora le parti siano obbligate al loro rispetto;
     
  • sul funzionamento delle attività previdenziali e assistenziali.

L’attività di vigilanza è orientata in via prioritaria nei confronti delle imprese prive della ASSE.CO., ovvero la certificazione attestante la conformità dei rapporti di lavoro alle disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale e normalmente avviene o a seguito di richiesta di intervento oppure per iniziativa autonoma dell’ufficio ispettivo.

Qualora nel corso della ispezioni vengano contestate inosservanze di norme di legge e del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale da cui derivano sanzioni amministrative, gli ispettori devono notificare al trasgressore un provvedimento di diffida a regolarizzare le inosservanze materialmente sanabili, assegnando un termine.

Ove il datore di lavoro, entro tale termine, proceda alla regolarizzazione dell’inosservanza, sarà ammesso al pagamento dell’importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge oppure nella misura pari ad un quarto della