I profili sanzionatori del credito tributario non spettante o inesistente

Un approfondimento sulla differenza tra credito tributario inesistente e non spettante utilizzato in compensazione in F24: quali sono i diversi profili sanzionatori?

credito inesistente non spettanteUn approfondimento molto interessante è stato dedicato dalla recente norma di comportamento AIDC n. 219 al tema di credito non spettante ed inesistente: si tratta di un documento che ha riflessi sui termini di decadenza e dal punto di vista sanzionatorio.

 

Credito non spettante vs. Credito inesistente

I due termini, come sappiamo, non sono affatto sinonimi, ma definiscono fattispecie nettamente diverse, dal punto di vista del comportamento del contribuente, tant’è che vengono sanzionate altrettanto differentemente.

Ciò semplicemente in quanto nel caso di credito non spettante non consta l’azione dolosa, che invece è presente per il credito inesistente.

Vediamo dunque le norme che sanzionano diversamente le due fattispecie.

 

I profili sanzionatori

In primis, l’articolo 27, comma 161, del D.L. n. 185/08 stabilisce che l’atto di recupero emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati in F24 per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione orizzontale, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

In secundis, l’articolo 13 del D. Lgs. n. 471/1997 prevede la sanzione dal 100% al 200% del credito nel caso in cui sia utilizzato un credito inesistente, mentre quella del 30% nel caso in cui sia utilizzato un credito non spettante.

Resta dunque da illustrare in quali casi il credito è non spettante, ed in quali è inesistente.

Con una definizione breve e generica, potremmo dire che il credito inesistente è il credito che non può definirsi non spettante.

Ciò in quanto il comma 5 del citato articolo 13 dispone che:

Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/73 e all’articolo 54-bis del DPR n. 633/72”. 

Limitando l’analisi alla prima parte della definizione, nella quale si fa riferimento alla mancanza del presupposto costitutivo, da ciò consegue che, a prescindere dalla modalità di controllo esercitabile, laddove il presupposto normativo alla base del credito sia soddisfatto dal contribuente sulla scorta di documentazione attendibile e veritiera, il credito non potrà mai essere definito inesistente.

In questa ipotesi, laddove il contribuente abbia errato nel riporto, nella quantificazione ovvero nella qualificazione della fattispecie, la rettifica operata dall’Amministrazione finanziaria dovrà essere ricondotta alla fattispecie del credito non spettante.

Solo laddove in sede di controllo si rilevi che è stato indicato un credito in assenza di documentazione o sulla base di documentazione non veritiera, detto credito dovrà essere considerato inesistente.

 

Le conclusioni dell’AIDC

L’AIDC nella citata norma 219 conclude quindi affermando che:

  • in tutti i casi in cui il contribuente si trovi nella situazione di fatto disciplinata dalla norma per la determinazione del credito di imposta e sia sostenuto da documentazione reale, ma incorra in violazioni riconducibili all’interpretazione delle disposizioni ovvero alla determinazione quantitativa del credito, non si avrà mai una contestazione per inesistenza del credito, ma solo per non spettanza, sanzionabile nella misura più contenuta e nel termine di decadenza ordinari;
     
  • nei casi in cui, invece, la determinazione del credito sia avvenuta in assenza di documentazione o sulla base di documentazione non veritiera, tale violazione sarà sanzionabile nella misura più grave e nel termine di decadenza più lungo previsto per il credito inesistente.

Il documento commentato è senz’altro condivisibile, ed efficacemente utilizzabile in sede di ricorsi tributari.

 

NDR. Avevamo già trattato qui il tema della differenza tra credito inesistente e non spettante e relativi profili sanzionatori

A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 18 Maggio 2023