La compensazione orizzontale dell’IVA

di Salvatore Dammacco

Pubblicato il 16 maggio 2023

Facciamo il punto sulle possibilità dicompensazione orizzontale dell’IVA: in cosa consiste tale possibilità di compensazione? Quali sono le condizioni per accedervi?
Quali sono i debiti erariali che impediscono la compensazione orizzontale dell'IVA?

Compensazione orizzontale dell’IVA - Argomenti esaminati

  • Il tetto della compensazione orizzontale
  • Le condizioni per la compensazione orizzontale
  • La trasmissione della dichiarazione
  • Gli incaricati della trasmissione
  • La compensazione orizzontale vietata
  • I debiti che impediscono la compensazione

 

***

Il tetto della compensazione orizzontale IVA

compensazione orizzontale ivaLa compensazione può essere:

  • di ordine verticale (chiamata pure compensazione interna):
    quando si riferisce a crediti e debiti attinenti la stessa imposta. E’ regolamentata dall’art. 11, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
    Detta compensazione non è soggetta ad alcuna limitazione, sia se riguarda il versamento periodico dell’IVA, sia se si tratta di versamento di acconto che di versamento a saldo della stessa imposta, con la conseguenza che, anche per importi superiori a € 5.000,00, non si ha necessità né del visto di conformità né della sottoscrizione, di cui appresso, rilasciata da chi effettua il controllo contabile, a differenza della compensazione orizzontale, come di seguito si accerterà. Secondo l’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. V, del 28 aprile 2022, n. 13425, la compensazione c.d. "verticale" dell’IVA, di cui all'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986, si applica ai soli crediti relativi alla medesima imposta ed è consentita attraverso lo scomputo del credito annuale dall'imposta a debito, risultante dalle liquidazioni periodiche relative al solo anno successivo;
     
  • di ordine orizzontale:
    quando il credito, maturato nello stesso periodo d’imposta, risultante dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche, è oggetto di compensazione con i versamenti per imposte dovute allo Stato, alle regioni e agli altri enti locali, nonché all’INPS e agli altri enti previdenziali.
    Il limite della compensazione orizzontale è stato così fissato:
     
    • dal 1° gennaio 2010, era previsto in € 700.000,00 (Art. 34, comma 1, della L. 23 dicembre 2000, n. 388);
       
    • dal 1° gennaio 2020, il limite è stato elevato a 1 milione di euro (Art. 147, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella L. 17 luglio 2020, n. 77);
       
    • per il solo anno 2021, il limite è stato portato a 2 milioni di euro (Art. 22, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella L. 23 luglio 2021, n. 106);
       
    • a partire dal 1° gennaio 2022, il predetto limite di € 2 milioni è stato reso definitivo, dall’art. 1, comma 72, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

 

Le condizioni per la compensazione orizzontale

Il limite di compensazione di € 2 milioni riguarda ogni anno di presentazione del mod. F24 e non ogni anno di formazione del credito.

I