I nuovi codici tributo per bonus edilizi

Vediamo i nuovi codici tributo resi disponibili per compensare in F24 i crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi.

codici tributo bonus ediliziEcco i nuovi codici tributo per i bonus edilizi per le opzioni ante e post 1 aprile 2023.

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I nuovi codici tributo da usare in F24 per compensare i bonus edilizi

Il cambiamento della normativa relativa ai bonus edilizi ha reso opportuna l’istituzione di specifici codici tributo.

Con il comma 4 dell’articolo 9 del DL n. 176/22 (cosiddetto decreto “Aiuti-quater”) si consente ai fornitori e cessionari di beneficiare, previa comunicazione alle Entrate, della fruizione in 10 rate annuali delle quote non utilizzate dei crediti edilizi relativi alle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023.

Da ciò, l’esigenza di predisporre codici tributo specifici per le comunicazioni delle opzioni inviate dal 1° aprile 2023 al fine di distinguere i crediti nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24.

Tali codici sono stati istituiti con la RM n. 19 del 2 maggio 2023, insieme ai codici per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, ceduti o fruiti come sconto in fattura, relativi a Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, relativi alle opzioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° aprile 2023.

Allo scopo di distinguere le rate annuali dei crediti risultanti dalla ripartizione della rata originaria, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • 7771” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”;
     
  • 7772” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”;
     
  • 7773” denominato “ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”.

Ai codici tributo “7708” e “7718” previsti per la cessione del credito e lo sconto in fattura, con la risoluzione in commento si aggiungono:

  • 7709” denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”;
     
  • 7719” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”;
     
  • 7738” denominato “CESSIONE CREDITO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”;
     
  • 7739” denominato “SCONTO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”;
     
  • “7710” denominato “CESSIONE CREDITO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020– OPZIONI DAL 01/04/2023”;
     
  • “7740” denominato “SCONTO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”.

I vecchi codici tributo restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle opzioni in argomento comunicate fino al 31 marzo 2023.

In fase di elaborazione degli F24 ricevuti, l’Agenzia effettua controlli automatizzati per verificare che la somma utilizzata in compensazione da ciascun soggetto non superi la quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24, che sarà comunicato tramite apposita ricevuta consultabile tramite i servizi telematici dell’Agenzia.

Le Entrate evidenziano che nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la rata annuale del credito, nel formato “AAAA”.

 

A cura di Danilo Sciuto

Giovedì 4 Maggio 2023