Superbonus: utilizzo crediti in 10 rate al via dal 2 maggio 2023

di Fabio Balestra

Pubblicato il 3 maggio 2023

A seguito delle grandi problematiche emerse per effetto del blocco della cessione dei crediti il Decreto Aiuti quater ha introdotto la possibilità di ripartire i crediti derivanti da operazioni di sconto e di cessione in 10 rate annuali.
La norma è stata introdotta soprattutto per provare a risolvere le difficoltà delle imprese con i cassetti fiscali pieni, le quali dopo aver praticato lo sconto in fattura non sono riuscite a cedere il credito corrispondente (ma anche delle banche o degli altri acquirenti dei crediti, che non riescono ad usufruirne).

Condizioni per la ripartizione dei crediti da Superbonus in 10 anni

utilizzo crediti superbonus 10 anniIl D.L. n. 176/2022 all’art. 9 introduce la possibilità di “spalmare” i crediti derivanti da superbonus, barriere architettoniche e sismabonus in un maggior lasso temporale di 10 anni rispetto ai 4/5 anni originariamente concessi dal D.L n. 34/2020.

La difficoltà di utilizzo in compensazione legate all’esaurimento della capienza fiscale conseguente al blocco delle cessioni dei crediti ha imposto questa misura volta in particolar modo ad aiutare le imprese che hanno applicato sconti in fattura e che non riuscendo più ad accedere al mercato di cessione dei crediti, sono costrette ad utilizzare, anno per anno, i crediti stessi in compensazione in F24.

Laddove gli anni di utilizzo si limitano a 4/5 il problema può diventare grave qualora l’azienda non abbia capienza dal momento che le somme non completamente utilizzate vanno perdute non potendo essere riportate all’anno successivo né tantomeno rimborsate.

 

Attenzione agli F24 a saldo zero con crediti da cessione/sconto in fattura

A questo proposito preme evidenziare che il 18 aprile l’istanza di Interpello n. 297 ricorda che nel caso in cui un F24 a saldo zero contenente crediti da cessione del credito/sconto in fattura venga presentato in ritardo può essere sanato con ravvedimento operoso applicando la sanzione di cui all’art. 15 co. 2-bis D.lgs. 4