Il caso di Cassazione: mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni
Il ricorrente sostiene che l'avviso di accertamento sarebbe nullo per il mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni, in quanto l'atto era stata notificato alla società il 6 novembre 2013 mentre il processo verbale di constatazione era stato consegnato alla stessa il 25 luglio 2013, sicché l'atto impositivo, tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini vigente nel periodo in considerazione, non avrebbe potuto essere emanato prima del 9 novembre 2013.
Il pensiero della Cassazione sulla sospensione feriale dei termini
Il motivo è infondato, alla stregua del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui:
"in tema di sospensione feriale dei termini, la l. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 pur nel più ampio contenuto assicurato dai numerosi interventi della Corte Costituzionale, è applicabile ai soli termini processuali, con esclusione dei termini endo-procedimentali, che cadenzano il procedimento amministrativo sino all'emissione del provvedimento amministrativo, quest'ultimo impugnabile dinanzi ad una giurisdizione, sia essa ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria.
Ne discende che al termine dilatorio, previsto dalla l. 26 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7 (ndr l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7), a garanzia del contradditt