Ecco i controlli preventivi per le nuove partite IVA

Sono arrivate le istruzioni pratiche per la gestione dei controlli preventivi sull’apertura di nuove partite IVA, norma prevista dalla Legge di bilancio 2023 al fine di ridurre le frodi ed il tax gap.

controlli preventivi partite ivaLo scorso martedì, 16 maggio, è stato varato il provvedimento su criteri, modalità e termini di attuazione dell’ulteriore tipologia di controlli preventivi e di analisi del rischio, introdotta dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 148, legge n. 197/2022), ai fini della verifica dei dati forniti per il rilascio di nuove partite Iva.

Di cosa si tratta lo ricorderanno in tanti, visto che nella versione originaria era contenuto un comma che prevedeva la responsabilità solidale dell’intermediario che aveva trasmesso l’istanza per inizio attività, poi eliminata nella versione finale.

NDR. Per un primo commento sulla discussa versione originaria delle norme sui controlli preventivi in tema di apertura delle partite IVA clicca qui

 

Si tratta comunque di una modifica all’articolo 35 del Dpr 633/72, che introduce il rafforzamento, attraverso specifiche analisi del rischio, dei controlli e degli accessi già previsti dall’articolo 35, comma 15-bis, del decreto Iva, diretti a riscontrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’attribuzione del numero di partita Iva.

In caso di esito negativo dei controlli, l’ufficio è tenuto a emanare un provvedimento di cessazione della partita Iva e disporre la sua esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VAT).

 

I controlli preventivi sulle partite IVA

Il provvedimento in commento, emanato come detto pochi giorni fa, stabilisce che gli elementi di rischio da appurare possono riguardare:

  • la presenza di criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto richiedente,
  • la manifesta carenza dei requisiti di imprenditorialità.

Essi inoltre possono essere relativi:

  • alla tipologia dell’attività,
  • alle modalità di svolgimento dell’attività,
  • alla posizione fiscale del contribuente.

Tali elementi sintomatici di rischio, ricercati sulla base del confronto dei dati e delle informazioni disponibili nelle banche dati dell’Agenzia delle entrate, di quelli eventualmente acquisiti da altre banche dati pubbliche e private o attraverso segnalazioni provenienti da altri enti, se individuati, fanno scattare l’invito dell’ufficio a comparire di persona per fornire spiegazioni.

Presentando all’Ufficio tale idonea documentazione, il soggetto invitato a comparire può attestare l’assenza dei profili di rischio che gli erano stati contestati.

 

Mancata comparizione, sanzioni e altre possibili soluzioni

Solo in caso di mancata accettazione dell’invito sarà comminata la cessazione della partita Iva e l’irrogazione di una sanzione pari a 3mila euro.

Resta salva la possibilità per lo stesso soggetto di richiedere nuovamente e successivamente l’attribuzione di un nuovo numero di partita Iva, previo rilascio di una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a favore dell’Amministrazione finanziaria, della durata di tre anni e per un importo, in ogni caso, non inferiore a 50mila euro (dovrà essere superiore in caso di violazioni fiscali il cui importo supera 50.000 euro).

Concludo con una notazione che è un po’ una sorpresa, non prevista dalla norma.

Il provvedimento specifica che sono comprese nell’ambito dei controlli anche le partite IVA già esistenti e, nello specifico, quelle che,…

…“dopo un periodo di inattività o a seguito di modifiche dell’oggetto o della struttura, riprendano ad operare con le caratteristiche innanzi dette”.

A cura di Danilo Sciuto

Venerdì 19 maggio 2023