Il rafforzamento del presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA viene demandato dal Disegno di Legge di Bilancio 2023 all’art. 36, che interviene sostanzialmente sulla disciplina concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività.
Vediamo, quindi, le regole in arrivo, salvo ulteriori modifiche del Disegno di Legge…
Partite IVA: le nuove regole
Cosa cambia in tema di partite IVA? Sulla base dell’attuale formulazione, all’art. 35 del DPR n. 633/72 in tema di dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività, dopo il comma 15-bis, sono aggiunti i commi 15-bis.1 e 15-bis.2:
- ai fini del rafforzamento del presidio, l’Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, ad esito delle quali l’ufficio invita il contribuente a presentarsi in ufficio, ai sensi dell’art. 32 del DPR n. 600/73, per l’esibizione dei documenti contabili obbligatori e di ogni altro documento che attesti l’effettivo esercizio di un’attività economica e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l’assenza dei profili di rischio individuati.
In caso di mancata presentazione ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l’ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA;
- ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita IVA comporti l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie (cd. VIES), in caso di chiusura per effetto delle nuove regole, la partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro.
In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all’emanazione del provvedimento di chiusura, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.
Inoltre, all’art. 11 del D.Lgs. n. 471/97, dopo il comma 7-ter è aggiunto il comma 7-quater, in forza del quale il con