Accesso al servizio on line per i rappresentanti e persone di fiducia

Guida aggiornata che descrive le modalità operative per abilitare rappresentanti o persone di fiducia ad accedere ai servizi on line, in nome e per conto delle persone rappresentate.

Il servizio online per rappresentanti e persone di fiducia

servizio online persone fiduciaI contribuenti che hanno difficoltà o sono impossibilitati ad accedere in prima persona alle informazioni e ai servizi online disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate possono avvalersi, dal 2022, di una procedura che consente ad un’altra persona fisica di operare nel loro interesse.

La procedura è rivolta:

  • airappresentanti, ossia i soggetti legalmente titolati a operare per conto di persone che, per motivi legali o sanitari, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno ed esercenti la responsabilità genitoriale);
     
  • allepersone di fiducia, ossia i soggetti abilitati ad operare nell’interesse di altri (si tratta, per esempio, del figlio/a che intende utilizzare i servizi online per il genitore anziano o di una persona particolarmente fidata).

La disciplina dell’abilitazione/disabilitazione dei rappresentanti è contenuta nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 173217, del 19 maggio 2022, mentre quella delle persone di fiducia è stata semplificata dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 130859, del 17 aprile 2023.

 

Chi sono le persone interessate e i servizi disponibili

Le persone interessate alla procedura di abilitazione sono:

  • i soggetti legalmente autorizzati a operare per conto di:
     

    • soggetti incapaci, compresi i minori (a eccezione dei minori emancipati, cioè i minori che hanno compiuto 16 anni e che non sono più soggetti alla responsabilità genitoriale – articolo 84 del Codice civile);
       
    • persone che a causa di un’infermità, o di una menomazione fisica o psichica si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Si tratta, quindi, di tutte quelle persone che rientrano tra: i tutori, i curatori speciali, gli amministratori di sostegno e i genitori di minori.

  • i soggetti che agiscono su istanza di altre persone fisiche e nell’interesse di queste ultime (cd. “persone di fiducia”).

 

Servizi online disponibili

Dopo aver ottenuto l’abilitazione, i rappresentanti e le persone di fiducia devono identificarsi nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate con le proprie credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi previsti, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia.

Una volta effettuato l’accesso, scelgono quindi se operare per proprio conto o per conto del soggetto rappresentato o interessato.

 

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L’abilitazione per tutori, curatori speciali e Amministratori di sostegno

Il tutore, il curatore speciale o l’amministratore di sostegno (nel cui atto di nomina non siano indicate limitazioni alla rappresentanza per l’ordinaria amministrazione, con particolare riferimento ai rapporti con il fisco) possono richiedere di essere abilitati all’accesso ai servizi online per conto del soggetto rappresentato, presentando il modulo allegato al provvedimento dell’Agenzia delle entrate, del 19 maggio 2022 (Allegato 1).

Il modulo di richiesta, insieme alla documentazione attestante la propria condizione di tutore, curatore speciale o amministratore di sostegno, deve essere presentato con una delle seguenti modalità:

  • utilizzando il servizio web “Consegna documenti e istanze”;
     
  • inviando la documentazione in allegato a un messaggio PEC;
     
  • presentando presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate il modulo.

La richiesta di rinnovo dell’abilitazione può essere presentata, oltre che con le stesse modalità previste per la prima abilitazione, anche inviando all’ufficio un messaggio di posta elettronica ordinaria (e-mail) nel quale occorre:

  • indicare gli estremi dell’istanza già depositata in occasione della prima richiesta (o allegare la documentazione a suo tempo già prodotta);
     
  • allegare la copia del documento di identità in corso di validità del tutore/curatore speciale/amministratore di sostegno.

 

L’abilitazione per chi esercita la responsabilità genitoriale

Il genitore può richiedere di essere abilitato all’utilizzo dei servizi online, per conto dei figli minori, compilando e sottoscrivendo il modulo allegato al provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 19 maggio 2022 (Allegato 2), che contiene la dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi del Dpr n. 445/2000) con la quale attesta la condizione di genitore, specificando se l’esercizio della responsabilità genitoriale è esclusivo o congiunto.

Alla richiesta di abilitazione deve essere sempre allegata la copia del documento di identità in corso di validità del minore e, a seconda dei casi, anche del genitore.

La documentazione deve essere presentata con una delle seguenti modalità alternative tra loro:

  • utilizzando il servizio web “Consegna documenti e istanze”;
     
  • inviando il modulo in allegato a un messaggio PEC;
     
  • presentando presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

L’abilitazione dei genitori è valida fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stata attivata.

Il genitore che nell’anno precedente ha presentato la dichiarazione dei redditi per il figlio, utilizzando il servizio web “dichiarazione precompilata”, può operare per conto del figlio anche per l’anno successivo senza fare ulteriore richiesta e comunque fino al compimento della maggiore età del figlio.

 

L’abilitazione delle persone di fiducia

Il contribuente giuridicamente “capace” ma in difficoltà o impossibilitato a utilizzare in autonomia i servizi online dell’Agenzia delle entrate può richiedere che una persona di sua fiducia sia abilitata ad operare, nel suo interesse, nell’area riservata.

Ogni persona può designare una sola persona di fiducia.

Ogni persona può essere designata, quale persona di fiducia, al massimo da tre persone e disabilitata all’utilizzo dei servizi online nell’interesse di un’altra persona al massimo per tre volte nell’arco dell’anno solare.

Questo vuol dire che una persona di fiducia:

  • può avere al massimo tre abilitazioni attive, a prescindere dalla scadenza delle stesse;
     
  • dopo la terza disabilitazione (anche se relativa a soggetti diversi) non può più essere nuovamente abilitata per quell’anno solare.

 

Il modulo per l’abilitazione e disabilitazione della persona di fiducia

Il modulo per richiedere l’abilitazione o la disabilitazione della persona di fiducia e le istruzioni per la compilazione sono allegati al provvedimento n. 130859, del 17 aprile 2023.

L’istanza è presentata:

  1. dall’interessato, mediante una specifica funzionalità web oppure compilando e sottoscrivendo il relativo modulo. In particolare, l’interessato può utilizzare una delle seguenti modalità:
     

    • la funzionalità web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, all’interno della sezione “Profilo Utente”;
       
    • inviando la documentazione, in allegato a un messaggio PEC (Posta Elettronica Certificata), a una qualunque Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate.
      La casella PEC può essere intestata sia all’interessato sia alla persona di fiducia.
      In questo ultimo caso, l’interessato deve espressamente autorizzare, barrando nel modulo l’apposita casella, l’invio della richiesta dalla casella PEC della persona di fiducia.
      Gli indirizzi di posta sono disponibili nella pagina “Pec Direzioni Provinciali” del sito delle Entrate;
       
    • presentando presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate il modello firmato in originale, con copia del documento di identità dell’interessato;
       
    • tramite il servizio online di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito dell’Agenzia delle entrate, secondo le modalità in essa indicate.
       
  2. dalla persona di fiducia, se l’interessato è impossibilitato, a causa di patologie, a presentare la richiesta presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

In questi casi, la persona di fiducia deve necessariamente recarsi presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

Al modulo vanno allegati una copia del documento di identità in corso di validità dell’interessato e della persona di fiducia e l’attestazione dello stato di impedimento dell’interessato stesso, rilasciata dal suo medico di medicina generale (il medico di famiglia o suoi sostituti).

Qualora l’interessato sia ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria/residenziale, l’attestazione può essere rilasciata da un medico della struttura stessa, legalmente autorizzato.

Per tutelare la privacy dell’interessato, le informazioni contenute nella suddetta attestazione non possono eccedere quelle riportate nel fac-simile disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.

L’esito della richiesta è comunicato al richiedente:

  • in tempo reale, quando l’istanza è presentata tramite la funzionalità web disponibile in area riservata;
     
  • entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, negli altri casi.

Se la documentazione è stata presentata in allegato a un messaggio PEC, l’esito è comunicato con un messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo PEC del mittente.

Nel caso di presentazione della richiesta in ufficio, se la pratica non è trattata in tempo reale, l’esito è comunicato con le modalità concordate con il contribuente.

L’abilitazione è valida fino al 31 dicembre dell’anno indicato dall’interessato nell’istanza.

Tale termine non può, in ogni caso, andare oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’abilitazione è attivata (per esempio, un’abilitazione attivata nel 2023, può essere valida al massimo fino al 31 dicembre 2025).

Se non è indicato alcun termine, l’abilitazione scade il 31 dicembre dell’anno in cui è attivata.

Le abilitazioni scadute possono essere riattivate con le stesse modalità utilizzate per la prima attivazione.

 

La presentazione delle richieste in ufficio tramite Delegato

Il tutore, il curatore speciale, l’amministratore di sostegno e il genitore possono delegare un’altra persona a presentare la richiesta di abilitazione o di disabilitazione, conferendogli una procura, ai sensi dell’articolo 63, del Dpr n. 600/1973.

In questo caso, la presentazione della richiesta deve essere effettuata in ufficio.

Per quanto riguarda la richiesta di abilitazione relativa alla persona di fiducia, il soggetto tenuto a presentare la richiesta (l’interessato o, nei casi previsti, la persona di fiducia) non può delegare la presentazione a un’altra persona.

Nel solo caso, invece, di richiesta di revoca dell’abilitazione, è possibile che la stessa sia presentata da un soggetto diverso: per esempio, il tutore o l’erede dell’interessato.

 

L’accesso ai servizi online delle persone abilitate

Dopo aver ottenuto l’abilitazione, i tutori, i curatori speciali, gli amministratori di sostegno, i genitori di figli minorenni e le persone di fiducia si identificano nell’area riservata con le proprie credenziali.

Successivamente devono utilizzare la funzione “Cambia utenza” per comunicare al sistema se intendono operare per la propria posizione fiscale o per la posizione fiscale del soggetto rappresentato o dell’interessato.

In quest’ultimo caso, dopo aver selezionato una delle opzioni presenti nella schermata (utenza di lavoro), inseriscono il codice fiscale del rappresentato o dell’interessato per il quale vogliono operare.

 

Il servizio web consegna documenti e istanze

Il servizio “Consegna documenti e istanze”, disponibile nella sezione “Servizi” dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, consente di presentare via web il modulo di richiesta di abilitazione e la documentazione attestante la propria condizione di tutore, curatore speciale, amministratore di sostegno e genitore.

A tal fine l’utente accede all’area riservata e successivamente alla sezione “Servizi”.

 

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A cura di Federico Gavioli

Lunedì 8 maggio 2023