Quali sono le modalità (appello incidentale. o mera riproposizione) con cui la parte risultata vittoriosa in primo grado debba devolvere al giudice di appello un’eccezione di merito disattesa in primo grado?
La parte risultata vittoriosa nel merito nel giudizio di primo grado, al fine di evitare la preclusione di una questione risolta in senso ad essa sfavorevole, è tenuta a proporre appello incidentale, non essendo sufficiente ad impedire la formazione del giudicato sul punto la mera riproposizione della questione?
Per il convenuto vittorioso ma soccombente su eccezioni di merito c’è l’onere di appello incidentale o basta la mera riproposizione?
Gli Ermellini forniscono una risposta risolutiva alle problematiche in questione.
La parte vittoriosa nel merito, ma soccombente su questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito per rigetto, espresso od implicito, deve spiegare appello incidentale[1] per devolvere alla cognizione del giudice superiore la questione rispetto alla quale ha maturato una posizione di soccombenza teorica.[2]
In tema di impugnazioni, qualora una eccezione di merito sia stata ritenuta infondata nella motivazione della sentenza del giudice di primo grado, ai fini della devoluzione al giudice di appello della sua cognizione ad opera del convenuto vittorioso relativamente all’esito finale della lite, è necessaria la proposizione dell’appello incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione di cui all’art. 346 codice procedura civile[3].
Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 6423 del 3 marzo 2023.
Il caso di Cassazione: appello incidentale necessario per eccezioni di merito rigettate in primo grado
I giudici di primo grado hanno rigettato l’eccezione del contribuente di violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000.
Il contribuente non ha proposto motivo di appello in relazione al rigetto dell’eccezione del contribuente di violazione dell’art. 12, comma 7, della Legge n. 212 del 2000.
Il giudice del gravame ha ritenuto fondata l’eccezione di nullità dell’atto impositivo in ragione del fatto che l’Ufficio non aveva tenuto conto delle osservazioni presentate dalla società contribuente, limitandosi a rilevarne la sussistenza, ma senza nulla specificare in ordine alle ragioni per le quali aveva ritenuto di disattenderle.
Il giudice del gravame ha annullato l’avviso di accertamento notificato l’8 maggio 2012 a una società di capitali, successivamente fallita, confermando, seppur con diversa motivazione, la sentenza precedentemente resa in tal