Definizione agevolata liti pendenti solo se è parte l’Agenzia Entrate

Per godere della definizione agevolata delle liti tributarie pendenti è necessario che sia parte del processo anche l’Agenzia delle Entrate, non si può definire un contenzioso con la sola Agenzia della riscossione

liti tributarieCon la definizione agevolata delle liti pendenti è possibile chiudere le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Le controversie devono essere pendenti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, ossia al 1° gennaio 2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio.

 

Per la definizione agevolata delle liti pendenti l’Agenzia delle Entrate deve essere parte processuale

L’aspetto che qui interessa rilevare, e che è stato oggetto di conferma da parte dell’Agenzia nella risposta n. 306 del 24 aprile scorso, è che per fruire dell’agevolazione è necessario che al 1° gennaio 2023 l’Agenzia sia destinataria del ricorso processuale o sia intervenuta nel giudizio, per chiamata o volontariamente.

In altre parole, se il ricorso introduttivo della lite che l’istante intende regolarizzare è stato notificato al solo agente della riscossione e al 1° gennaio 2023 e l’Agenzia non era parte del conseguente giudizio, né era stata chiamata per integrare il contraddittorio, non è possibile accedere all’istituto definitorio.

 

Il caso: avviso bonario definito in modo tardivo

Nel caso oggetto di esame, un avviso bonario era stato definito in modo tardivo. La seguente cartella di pagamento viene impugnata davanti alla Corte di giustizia tributaria.

Il ricorso è notificato alla sola Agenzia delle entrate Riscossione, mentre l’Agenzia delle entrate solo successivamente si costituisce volontariamente nel processo, a gennaio 2023, a seguito di comunicazione ex articolo 39 del D. Lgs. n. 112/1999 presentata dall’agente della riscossione nei suoi confronti.

Riguardo a questo, vale il principio per cui la misura agevolativa si applica solo alle liti in cui l’Agenzia sia stata chiamata in giudizio non essendo incluse nell’istituto definitorio quelle controversie in cui l’Agenzia non è destinataria dell’atto di impugnazione, non sia stata chiamata in giudizio o non sia intervenuta volontariamente.

 

Quali liti sono definibili in via agevolata?

Per identificare le liti definibili occorre che al 1° gennaio 2023 l’Agenzia delle entrate abbia formalmente lo status di parte processuale in quanto destinataria del ricorso o intervenuta nel relativo giudizio, volontariamente o perché chiamata in causa.

Considerato che il ricorso introduttivo della lite da definire è stato notificato al solo agente della riscossione e che, al 1° gennaio 2023, l’Agenzia delle entrate non era parte del conseguente giudizio, né è stata chiamata per integrare il contraddittorio, non si potrà applicare della definizione agevolata.

NDR: Approfondisci qui: Definizione controversie tributarie pendenti: la posizione dell’Agenzia nell’ipotesi di costituzione in giudizio in pendenza del termine per reclamo mediazione 

 

a cura di Danilo Sciuto

Giovedì 27 Aprile 2023

 

di  Valeria Nicoletti

 

fac simile istanza di sospensione e autorizzazione definizione liti pendentiA fronte della nuova tregua fiscale 2023, proponiamo un pacchetto di due fac-simili in word già predisposti da utilizzare da parte del professionista (difensore a mandato) qualora vi sia una causa pendente in primo o secondo grado di giudizione rientrante nella definizione agevolata liti pendenti ex art. 1, comma 186-203, legge 29 dicembre 2022, n.19 (Legge di Bilancio 2023).

Il pacchetto include quindi:

  • un modello di istanza di sospensione da presentare alla Corte di Giustizia tributaria innanzi alla quale pende il procedimento
     
  • e un modello di autorizzazione che il cliente deve rilasciare al fine di procedere con la deflazione.
     

I file sono liberamente modificabili con Microsoft Word e sono inoltre corredati con le note operative e suggerimenti pratici di utilizzo.

SCOPRI DI PIU’ >