Sanzioni tributarie: in quali casi possono essere ridotte, fino al dimezzamento

di Isabella Buscema

Pubblicato il 22 marzo 2023

Alcune valutazioni sulle circostanze che possono determinare la riduzione delle sanzioni tributarie fino al dimezzamento, tenuto conto del comportamento del contribuente, la mancanza di intenti meramente dilatori o ostruzionisti, lo spirito di una leale e reciproca collaborazione.
L'esame della recente sentenza della Corte Costituzionale fornisce lo spunto per risolvere alcuni dubbi rispetto alla determinazione della sanzione in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.

riduzione sanzioni tributarieE’ infondata la questione di legittimità dell'art. 1 del D.lgs. 471/1997 che, nel prevedere, per l'omessa dichiarazione, una sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute, non specifica che ciò va calcolato solo sul residuo dell'imposta ancora da pagare?

Sussiste la discrezionalità del legislatore nella determinazione delle condotte illecite e delle relative sanzioni?

Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997, la condotta dell’agente e l’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze permettono la riduzione fino al dimezzamento della sanzione?

L’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata dell’articolo 7 del d.lgs. n. 472 del 1997 permette di evitare una sanzione sproporzionata rispetto all’obiettivo da essa perseguito?

Anche per le sanzioni amministrative tributarie, vale il principio di proporzionalità?

In ragione del ruolo essenziale assegnato dal sistema tributario alla dichiarazione dei redditi, correttamente la sua presentazione è prevista come condizione indispensabile per l’applicazione dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 (con irrogazione della sanzione nella misura del trenta per cento) e, quindi, è giustificata la differenza tra la sanzione disciplinata dall’art. 1, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997 (dal centoventi al duecentoquaranta per cento) e la sanzione di minore importo prevista per l’omesso versamento di somme dichiarate?

 

Riduzione sanzioni fino alla metà: i principi

È infondata la questione di legittimità dell'art. 1 del D.lgs. 471/97 che, nel prevedere, per l'omessa dichiarazione, una sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute, non specifica che ciò va calcolato solo sul residuo dell'imposta ancora da pagare.

Anche per le sanzioni amministrative tributarie vale il principio di proporzionalità.

L’art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997, prevedendo la possibilità di ridurre le sanzioni fino a dimezzarle, si pone come «una opportuna valvola di decompressione che è atta a mitigare l’applicazione di sanzioni» che:

«strutturate per garantire un forte effetto deterrente al fine di evitare evasioni anche totali delle imposte, tendono a divenire draconiane quando colpiscono contribuenti che invece tale intento chiaramente non rivelano».

Tale assunto è stato statuito dalla Corte costituzionale.

 

Il caso all'esame della Consulta: determinazione sanzioni per omessa presentazione dichiarazione dei redditi

Con ordinanza n. 54 del 25 marzo 2022 (già segnalata nel Diario di ieri), la Commissione tributaria provinciale di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,