Il premio alla capitalizzazione delle imprese (ACE) senza super ACE

Il premio alla capitalizzazione delle imprese (A.C.E.) torna, nell’anno 2022, alla sua misura originaria, quella dell’1.30%. Scompare il provvedimento temporaneo della cosiddetta “Super ACE” che aveva consentito una maggiore detassazione dei conferimenti incrementativi del patrimonio netto.

Un possibile cortocircuito tra regime Super ACE e il regime transitorio di tassazione dei dividendi

ace aiuto alla crescita economicaGli effetti positivi dell’ACE innovativa (detta anche SUPER A.C.E.) potrebbero aver trovato  un ostacolo alla concreta fruizione, per effetto delle delibere di distribuzione dei dividendi varate dalle società nella primavera del 2022, al fine di consentire ai soci di fruire del regime transitorio di tassazione dei dividendi, sicuramente più vantaggioso rispetto al regime della ritenuta secca del 26% attualmente prevista per i dividendi di partecipazioni qualificate e non qualificate.

Questo perché il regime transitorio prevede, invece, l’imponibilità parziale dei dividendi percepiti, nelle misure di 40, 49,72 e 58,14 per cento a seconda dell’anno di formazione della riserva oggetto di assegnazione ai soci.

Tale regime ha potuto trovare ancora applicazione in relazione ai dividendi deliberati entro il 2022, sebbene non ancora materialmente erogati, utilizzando riserve di utili che si sono costituite prima del 01/01/2018.

La distribuzione di dette riserve potrebbe aver innescato un cortocircuito nella fruizione della super A.C.E., proprio a causa della riduzione del patrimonio netto conseguente alla distribuzione delle riserve più vecchie che avrebbero potuto azzerare in tutto o in parte gli incrementi di patrimonio netto registrati per effetto dei conferimenti eseguiti nel 2021.

In questi casi, la norma prevedeva un obbligo di recapture dell’agevolazione, con un periodo di vigilanza biennale (2022-2023), nel quale non dovevano verificarsi riduzioni di capitale per importo superiore agli incrementi fruenti della super ACE, con versamento della differenza tra le imposte calcolate avvalendosi della super ACE e le imposte calcolabili senza l’effetto agevolativo.

Tale effetto negativo poteva essere evitato attraverso ulteriori conferimenti dei soci o attraverso l’imputazione a riserva di utili per importo maggiore o uguale a quanto prelevato a valere sulle riserve ante 2018.

 

 

Un esempio di calcolo dell’ACE

Ad esempio, se il patrimonio netto della società Gamma S.r.l. al 31/12/2020 fosse così composto:

 

Patrimonio netto 2020:

 

Capitale sociale

        10.000,00

Riserve di utili

      160.000,00

Utile d’esercizio 2020

      200.000,00

Totale Patrimonio netto

      370.000,00

 

 

Effetti di cancellazione della super ACE

Si supponga, altresì, che nell’anno 2021, anno di applicazione della super ACE sia stato registrato dalla società Gamma S.r.l. il seguente patrimonio netto:

 

Patrimonio Netto 2021:

 

Capitale sociale

        10.000,00

Riserve di utili

      360.000,00

Distribuzione dividendi 2020

–   180.000,00

Versamento soci in conto capitale

      600.000,00

Utile d’esercizio 2021

      200.000,00

Totale Patrimonio Netto

      990.000,00

 

La base di calcolo della super ACE sarebbe stata 620.000, costituita dal versamento soci in conto capitale che per le regole vigenti nel 2021 non andava ragguagliato ai giorni di conferimento rispetto al numero dei giorni che compongono un anno, ma poteva essere assunto per il valore nominale di conferimento e dal residuo degli utili 2020 di 20.000 euro portati a riserva, stante la distribuzione dei dividendi per 180.000 su 200.000 accertati per l’anno 2020.

In questo caso la super ACE sarebbe stata pari a 620.000 x 15% = 93.000 euro.

L’opzione per il vecchio regime di tassazione dei dividendi presupponeva un’assegnazione ai soci da effettuare entro il 2022, fatto che come si è detto, in premessa, avrebbe potuto creare una situazione di recapture dell’agevolazione per violazione dell’obbligo di non ridurre il patrimonio netto nel periodo biennale di sorveglianza 2022-2023.

 

 

Effetti sul bilancio al 31/12/2022

Si supponga che la società Gamma S.r.l. volendo evitare di ricadere nel meccanismo di recapture abbia preparato un bilancio di verifica alla data del 30/09/2022 con le seguenti evidenze:

 

Patrimonio Netto 2022:

 

Capitale sociale

        10.000,00

Riserve di utili

      380.000,00

Versamento soci in conto capitale

      600.000,00

Ipotesi di distribuzione dividendi 2022

–    250.000,00

Utile d’esercizio 2022

      160.000,00

Totale Patrimonio Netto

      900.000,00

 

In questo caso, il Patrimonio Netto del 2022 risulterà inferiore a quello del 2021 di ben 90.000 euro, fatto che farà scattare il meccanismo di recapture se negli ultimi tre mesi del 2022, i soci non provvederanno ad effettuare nuovi conferimenti per 90.000 euro o se non decideranno di ridurre di almeno 90.000 l’ipotesi di distribuzione di riserve quali dividendo 2022.

Anche immaginando che l’importo di 160.000 euro è un valore calcolato su 9 mesi su 12, pur immaginando di ragguagliarlo ad anno [(160.000 x 12) / 9] si otterrebbe un valore di euro 213.333 che risulterebbe incapace di coprire l’importo ipotizzato da distribuire ai soci di 250.000, facendo scattare anche, in questo caso, il meccanismo di recapture.

Quindi, per evitare nel 2022 l’innesco del meccanismo di restituzione dell’agevolazione bisognerebbe mantenere le riduzioni di capitale, ad esempio per pagamento dividendi, entro l’ammontare dell’utile realmente conseguibile alla fine dello stesso anno. 

 

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A cura di Enrico Larocca

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