In caso di accertamento analitico induttivo sulla base dell’esame di movimentazioni bancarie relative a conti correnti: a fronte di maggiori ricavi, l’Agenzia delle ntrate deve riconoscere al contribuente anche i relativi costi… non può considerare solo i maggiori ricavi!
A fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi “occulti”, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre, anche in caso di accertamento analitico – induttivo, opporre la prova presuntiva contraria ed eccepire la incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati.
La Corte di Cassazione ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di accertamenti bancari, recependo un recente indirizzo della Corte Costituzionale (abbiamo segnalato la decisione nel Diario di ieri).
Il caso di tribunale
Nel caso di specie, a seguito di una verifica fiscale effettuata nei confronti di un contribuente, titolare di ditta individuale esercente l’attività di commercio all’ingrosso di calzature e accessori, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato due avvisi di accertamento, con i quali veniva determinato un maggior reddito d’impresa imponibile, sulla base dell’esame di movimentazioni bancarie relative a conti correnti riferibili al medesimo contribuente.
Contro gli atti impositivi veniva proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che lo accoglieva parzialmente.
La Commissione Tributaria Regionale respingeva poi l’appello del contribuente, confermando la decisione di primo grado e ritenendo, in particolare, che non fossero stati forniti elementi idonei a vincere la presunzione di cui all’art. 32 Dpr n. 600 del 1973.
Osservava, inoltre, la CTR che non assumeva rilievo la circostanza che il contribuente fosse titolare di impresa soggetta a contabilità semplificata e che, a fronte dei maggiori ricavi, in mancanza di idonea documentazione, non poteva comunque essere riconosciuta una incidenza percentuale di costi presunti.
Avverso la sentenza della CTR il contribuente proponeva infine ricorso per cassazione, deducendo, per quanto di interesse, la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 109, comma 4, del Dpr. 917/86, per non avere i giudici di merito ritenuto che, in caso di accertamento ex art. 32 Dpr. n. 600 del 1973, basato su indagini bancarie, devono essere ric