L’incidenza dei costi in caso di accertamento bancario di maggiori ricavi

di Isabella Buscema

Pubblicato il 27 marzo 2023

Per i prelevamenti non giustificati da conti bancari, anche negli accertamenti analitico-induttivi, è legittima la presunzione che si tratti, dedotti i relativi costi occulti, di ricavi? Approfondiamo l'argomento

È irragionevole la «doppia presunzione» che i prelevamenti non giustificati siano acquisti e che dagli acquisti derivino pari ricavi?

Gli elementi negativi relativi al maggior reddito imputato a seguito dei prelevamenti sono indeducibili?

È consentita una deduzione automatica dei costi presuntivamente sostenuti per conseguire i ricavi ottenuti grazie alle somme prelevate senza giustificazione?

Per i prelevamenti non giustificati da conti bancari, anche negli accertamenti analitico-induttivi, è legittima la presunzione che si tratti, dedotti i relativi costi occulti, di ricavi?

È consentito riprendere come ricavo, a base dell'esercizio della pretesa tributaria, le movimentazioni finanziarie, senza il parallelo riconoscimento di maggiori costi o spese, in mancanza di qualsivoglia giustificazione da parte del contribuente?

Viola il principio di capacità contributiva, l'equiparazione prelevamenti/ricavi, che comporta che i primi costituiscano imponibile per l'intero, stante l'impossibilità di dedurre i costi correlati a tali ricavi, meramente presunti, in assenza di giustificazione del contribuente?

La prova contraria a una presunzione legale può essere costituita da una presunzione semplice?

Si può negare negli accertamenti analitico-induttivi la possibilità per il contribuente imprenditore di offrire la prova contraria anche mediante presunzioni semplici che sono prove e non meri argomenti di prova?

 

I costi occulti nell'accertamento bancario: principio

costi occulti accertamento bancarioOccorre dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, primo comma, numero 2),[1] del D.P.R. n. 600 del 1973 sollevate, dalla Commissione tributaria provinciale di Arezzo con ordinanza n. 150 del 26 aprile 2021 in riferimento agli artt. 3 e 53 Costituzione.

A fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi "occulti", scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, opporre la prova presuntiva contraria e, in particolare, può eccepire la incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati.

L'interpretazione adeguatrice, orientata alla conformità ai parametri Costituzionali e, in particolare, anche al principio di capacità contributiva (art. 53, primo comma, Costituzione) richiede che il contribuente imprenditore possa sempre articolare la prova contraria presuntiva e, in particolare, eccepire la "incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati".

Al contribuente non è precluso, dedurre i costi sostenuti per la produzione dei ricavi, purché ne fornisca specifica prova anche presuntiva [2].

E’ conforme alla Costituzione l’art. 32, primo comma, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui equipara presuntivamente i prelievi ingiustificati non risultanti dalle scritture contabili ai ricavi anche per gli imprenditori assoggettati a un regime di contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 Testo Unico Imposte Redditi.

Tale assunto è stato precisato dalla sentenza 31 gennaio 2023 della Consulta.

 

Presunzione relativa

Si tratta di una presunzione a carattere relativo (quindi iuris tantum), e non già assoluto, perché opera solo se il contribuente non offre la prova contraria, potendo in particolare dimostrare, alternativamente:

  1. che di tali dati ed elementi «ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta»
     
  2. o che essi «non hanno rilevanza allo stesso fine»
     
  3. oppure che i prelevamenti e gli importi riscossi «risultano dalle scritture contabili»;