Cessione della clientela: aspetti generali
Sia le imprese che i lavoratori autonomi possono effettuare la cessione della clientela (“lista” o “portafoglio clienti”): in tal modo, vengono trasferiti contratti e rapporti che solitamente si considerano inscindibilmente connessi all’attività dell’impresa o della professione.
In particolare:
- per le imprese, il trasferimento a vario titolo della clientela può qualificarsi alla stregua dell’avviamento (ed essere conseguentemente ammortizzato dal soggetto acquirente), ovvero come un bene immateriale, o, infine, come spesa pluriennale;
- per i soggetti che esercitano arti e professioni, la rilevanza reddituale delle cessioni e dei conferimenti riguardanti i singoli beni e crediti che genericamente compongono lo studio (e l’attività) professionale deve essere verificata alla luce delle disposizioni dell'art. 54 del TUIR.
Argomenti trattati:
- Profili IVA
- Accordi
- Avviamento
- Sfruttamento della clientela
- Lavoro autonomo - professionale
- Studio o azienda?
- Chiarimenti
- Tassazione separata
- Ritenuta
- Assenza di corrispettivo
- Recesso
- IVA sul recesso
- Professionista cedente - percettore
- Non onerosità
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Profili IVA
Come si è detto, il trasferimento della “lista clienti” corrisponde all’instaurazione di un rapporto obbligatorio tra il professionista cedente e il subentrante, con il primo che assume l’impegno nei confronti del secondo di favorire la prosecuzione da parte di quest’ultimo del rapporto professionale con i clienti.
Il compenso per tale operazione rappresenta quindi il corrispettivo di una prestazione di servizi costituita di obbligazioni di fare, non fare e permettere, e pertanto rilevante ai fini IVA ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 633/1972, in quanto connessa all’attività professionale.
Secondo l’Agenzia delle Entrate (risposta ad interpello 04.11.2019, n. 466), l’operazione va qualificata come cessione di un singolo bene e non di ramo aziendale.
Ciò è perfettamente in linea con quanto ricordato sopra, cioè con la posizione a suo tempo assunta dall’amministrazione finanziaria (cfr. risoluzione n. 108/E/2002, cit.).
Accordi
Il trasferimento della lista clienti può accompagnarsi a un patto di non concorrenza tra le parti (e quindi a un accordo supplementare che conferma e rafforza l’efficacia del contratto).
Il trattamento di tale accordo sotto il profilo reddituale deve essere valutato secondo la natura del rapporto (nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo).
Questo genere di patto consiste nell’assunzione da parte dei contraenti di un'obbligazione di non fare (l'impegno di astenersi reciprocamente dall'operare nel settore di comp