La cartella di pagamento emessa a seguito dell’accordo firmato dal contribuente con l’Agenzia della Riscossione di composizione della crisi, omologato per debiti anteriori all’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, può ritenersi illegittima?
Gli importi contenuti nella cartella di pagamento impugnata non possono essere oggetto di liquidazione mediante le normali vie di riscossione di natura amministrativa, ma potranno essere riscosse durante l’esecuzione del piano di composizione della crisi.
Composizione della crisi da sovraindebitamento e pagamento dei debiti connessi: la normativa di riferimento

L’art. 6, comma 1, di tale legge prevede che, al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali, é consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi e che, con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni ed avente il medesimo contenuto dell’accordo da sovraindebitamento.
Il contenuto dell’accordo è regolato dall’art. 8 (come modificato dal D.L. n. 137/2020

