Gli importi contenuti nella cartella di pagamento impugnata non possono essere oggetto di liquidazione mediante le normali vie di riscossione di natura amministrativa, ma potranno essere riscosse durante l’esecuzione del piano di composizione della crisi.
Composizione della crisi da sovraindebitamento e pagamento dei debiti connessi: la normativa di riferimento
L'accordo di composizione della crisi è una soluzione che consente al soggetto sovraindebitato di poter rientrare dal debito (verso banche e società finanziarie: mutui e prestiti personali; verso fornitori e verso P.A.: Agenzie Entrate e Riscossione), mediante un accordo con i creditori che di solito prevede la rateizzazione degli importi e la riduzione della somma complessiva da restituire. La procedura di composizione delle crisi da sovra indebitamento è stata introdotta dalla Legge n. 3/2012 (meglio conosciuta “legge Centaro”, nome del senatore proponente o “salva suicidi”) recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, poi modificata dalla l. n. 221/2012.
L’art. 6, comma 1, di tale legge prevede che, al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali, é consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi e che, con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni ed avente il medesimo contenuto dell’accordo da sovraindebitamento.
Il contenuto dell’accordo è regolato dall’art. 8 (come modificato d