Vediamo i meccanismi di funzionamento dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, le modalità con cui i professionisti possono iscriversi e come vengono calcolati i compensi
INDICE degli argomenti affrontati
- Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento
- Il Registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento
- I requisiti per l’iscrizione nel Registro
- Il procedimento d’iscrizione ei suoi effetti
- Gli obblighi del referente, dell’organismo, del gestore della crisi e dei suoi ausiliari
- La sospensione e la cancellazione dal registro
- Gli adempimenti amministrativi e statistici
- La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all’organismo
- La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai liquidatori
- ALLEGATI
- Allegato A – I compiti e le funzioni dell’Organismo di composizione della crisi
- Allegato B – Il glossario del D.M. 24 settembre 2014, n. 202
- Allegato C – Obblighi del referente, dell’organismo, del gestore della crisi e dei suoi ausiliari
- Allegato D – Parametri per determinare il compenso all’organismo nell’accordo di composizione della crisi e nel piano del consumatore, quando prevedono attività di liquidazione dei beni
- Allegato E – Gerarchia dei soggetti nelle crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore
- Suggerimenti di lettura
Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento
Gli organismi di composizione della crisi (OCC) trovano la loro regolamentazione nell’art. 15, della L. 27 gennaio 2012, n. 3 (Di seguito, l’annotazione dei soli articoli sarà indicativo di questa Legge).
Gli stessi sono iscritti in un apposito registro (Registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento), tenuto presso il Ministero della giustizia.
Orbene, gli enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità, individuati con il regolamento di cui al D.M. 24 settembre 2014, n. 202 (Detto D.M. è stato emesso dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell’economia e delle finanze, in base all’art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400), possono costituire gli organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Sono iscritti di diritto nel Registro, a semplice domanda:
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gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, in base all’art. 2, della L. 29 dicembre 1993, n. 580;
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il segretariato sociale costituito in base all’art. 22, comma 4, lett. a), della L. 8 novembre 2000, n. 328;
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gli ordini professionali dei commercialisti ed esperti contabili, degli avvocati e dei notai.
I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi (Si veda l’Allegato A) possono essere svolti anche:
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da un professionista o da una società tra professionisti, in possesso dei requisiti di cui all’art. 28, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e cioè:
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iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nonché da avvocati
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studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci degli stessi abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura
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coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e a condizione che non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento;
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da un notaio;
nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.
Per assolvere allo svolgimento dei compiti e delle attività previsti, gli organismi di composizione della crisi, previa autorizzazione del giudice, possono prendere notizia dei dati contenuti:
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nell’anagrafe tributaria, inclusa la sezione prevista dall’art. 7, comma 6 (Nell’anagrafe tributaria, gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, trasmettono la lista degli esercenti attività professionale), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
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nei sistemi di informazioni creditizie;
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nelle centrali rischi;
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nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l’archivio centrale informatizzato di cui all’art. 30-ter, comma 2, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, di affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali del 16 novembre 2004, n. 8 (Si veda la Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004).
Il comma 11, dell’art. 15, della L. n. 3/2012, dispone, in maniera categorica, che:
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i dati personali acquisiti dall’organismo di composizione della crisi, in virtù dello stesso art. 15, possono essere trattati e conservati limitatamente ai fini ed ai tempi della procedura, quindi devono essere distrutti alla stessa data in cui la stessa procedura si conclude o cessa;
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entro 15 giorni dalla stessa distruzione, ne deve essere data comunicazione, mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare dei suddetti dati.
Le sanzioni per false attestazioni o danno ai creditori
Ritengo utile, al fine di rafforzare l’attenzione e la meticolosità nel lavoro da parte del professionista, ricordare le sole sanzioni, poste a carico dello stesso, previste dall’art. 16. Infatti, il componente dell’organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista che:
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rende false attestazioni, in merito alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano (Art. 9, comma 2), oppure nelle relazioni che la L. n. 3/2012 gli impone di redigere (Artt. 9, comma 3-