Analizziamo uno dei casi in cui la dichiarazione IVA può evidenziare effetti sgradevoli: la rettifica del pro-rata sulle operazioni esenti e le conseguenze sulla detrazione applicata ai beni ammortizzabili acquistati.
Approfondiamo la problematica con alcuni esempi pratici.
La rettifica IVA sull’acquisto di beni ammortizzabili: generalità
Il comma 4 dell’art. 19bis2 del decreto Iva precisa che la detrazione dell’imposta relativa:
- all’acquisto di beni ammortizzabili;
- alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni predetti;
è soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti.
La rettifica IVA:
- deve essere eseguita aumentando o diminuendo l’imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l’ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell’anno di competenza, tenendo in considerazione che se l’anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica deve risultare posta in essere, per tutta l’imposta relativa al bene, in relazione alla percentuale di detrazione definitiva di quest’ultimo anno anche se lo scostamento non è superiore a dieci punti;
- deve avvenire per un periodo di dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione, per i fabbricati o le porzioni di fabbricati considerati beni ammortizzabili;
- può essere eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione non è superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi.
La detrazione dell’imposta assolta sui beni e sui servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all’imposta non è consentita per la quota imputabile a tali utilizzazioni e, come regola, l’ammontare indetraibile deve essere determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati.
Nel caso in cui un soggetto passivo d’imposta ponga in essere operazioni imponibili e operazioni esenti di cui all’art. 10 del decreto Iva, il quinto comma dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, puntualizza che ai contribuenti che esercitano contemporaneamente:
- attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione;
e:
- attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell’art. 10;
il diritto alla detrazione dell’imposta compete in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare deve essere determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all’art. 19-bis del decreto Iva, tenendo in considerazione che:
- nel corso del periodo d’imposta (coincidente con l’anno solare) la detrazione deve risultare provvisoriamente operata con l’applicazione della percentuale di detrazione dell’anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell’anno;
- i soggetti che iniziano l’attività devono operare la detrazione in relazione ad una percentuale di detrazione individuata in maniera presuntiva, salvo conguaglio alla fine dell’anno.
Detraibilità IVA secondo il principio del pro-rata: alcune regole procedurali
Ai fini procedurali, infatti, la detraibilità secondo il principio del pro-rata deve rispettare le seguenti semplici regole procedurali:
- individuare il rapporto, su base annua, tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione e lo stesso aumentato delle operazioni esenti:
operazioni con diritto alla detrazione ————————————————————— operazioni con diritto alla detrazione + operazioni esenti |
tenendo in considerazione che:
- le “operazioni che danno diritto alla detrazione” comprendono:
- le operazioni imponibili;
- le operazioni fuori campo Iva per mancanza del presupposto territoriale, le quali, nell’ipotesi in cui fossero effettuate nel territorio dello Stato, consentirebbero l’applicazione del diritto alla detrazione;
- le operazioni intracomunitarie (di cui agli artt. 40 e 41 del D.L. 331/1993);
- le operazioni non imponibili (di cui agli artt. 8, 8-bis, 9, 38-quater, 71 e 72 del decreto Iva);
- le operazioni rientranti nell’ambito dei cosiddetti particolari settori particolare all’art. 74, comma 1, del decreto Iva (dettagliate nel prospetto 1);
- per la determinazione del pro-rata non si deve tener conto né al numeratore, né al denominatore delle cosiddette operazioni ininfluenti e cioè, senza pretesa di completezza:
- cessioni di beni ammortizzabili;
- passaggi interni dei beni tra attività separate (ex art. 36, comma 5, del