Riforma dello sport dilettantistico rinviata a Luglio, o no?

Il decreto Milleproroghe ha prorogato al prossimo 1 Luglio l’entrata in vigore della Riforma dello Sport dilettantistico, tuttavia alcuni provvedimenti sono già operativi da inizio Gennaio. Vediamo quali…

riforma sport dilettantisticoIn un precedente contributo, datato 18 novembre, abbiamo esaminato le novità in materia di lavoro sportivo apportate dal decreto di riforma dello sport dilettantistico; in particolare, abbiamo illustrato il trattamento fiscale e previdenziale dei compensi erogati agli atleti dilettanti dal 2023.

Come in molti avevano preventivato, però la sua decorrenza è stata rinviata.

Ciò è avvenuto con l’art. 16 del D.L. n. 198/2022 (noto in gergo come decreto “Milleproroghe 2023”) che ha rinviato dal 1° gennaio al 1° luglio 2023 l’attuazione della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 36/2021 poi modificata con il D.Lgs. n. 163/2022.

 

Riforma dello sport dilettantistico: i provvedimenti non rinviati

Il rinvio non vale per tutte le parti del decreto di riforma dello sport dilettantistico, però. Parti di esso si applicano ugualmente dal 1° gennaio 2023.

Si tratta delle norme di cui agli articoli 10 (riconoscimento a fini sportivi), 39 (fondo per il passaggio al professionismo e l’estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili), 40 (promozione della parità di genere) e quelle di cui al Titolo VI (artt. 43-50, pari opportunità per le persone con disabilità nell’accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato).

 

I rinvii del Milleproroghe

Il decreto “Milleproroghe 2023” fissa la nuova decorrenza del 1° luglio 2023 per la restante parte delle norme del D. Lgs. n. 36/2021, come ad esempio quelle sulla nuova disciplina civilistica degli enti sportivi dilettantistici e professionistici, del tesseramento nell’ordinamento sportivo e del lavoro sportivo.

Parallelamente, viene allineata alla nuova scadenza anche la soppressione della seconda parte dell’art. 67 primo comma lettera m) del TUIR che include tra i redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da determinati soggetti e per i quali è prevista la non imponibilità ai fini IRPEF per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro (art. 69 comma 2 del TUIR).

 

A cura di Danilo Sciuto

Sabato 7 Gennaio 2023