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7 gennaio 2023
Riforma dello sport dilettantistico rinviata a Luglio, o no?
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In un precedente contributo, datato 18 novembre, abbiamo esaminato le novità in materia di lavoro sportivo apportate dal decreto di riforma dello sport dilettantistico; in particolare, abbiamo illustrato il trattamento fiscale e previdenziale dei compensi erogati agli atleti dilettanti dal 2023.
Come in molti avevano preventivato, però la sua decorrenza è stata rinviata.
Ciò è avvenuto con l’art. 16 del D.L. n. 198/2022 (noto in gergo come decreto “Milleproroghe 2023”) che ha rinviato dal 1° gennaio al 1° luglio 2023 l’attuazione della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 36/2021 poi modificata con il D.Lgs. n. 163/2022.
Riforma dello sport dilettantistico: i provvedimenti non rinviati
Il rinvio non vale per tutte le parti del decreto di riforma dello sport dilettantistico, però. Parti di esso si applicano ugualmente dal 1° gennaio 2023.
Si tratta delle norme di cui agli articoli 10 (riconoscimento a fini sportivi), 39 (fondo per il passaggio al professionismo e l’estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili), 40 (promozione della parità di genere) e quelle di cui al Titolo VI (artt. 43-50, pari opportunità per le persone con disabilità nell’accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato).
I rinvii del Milleproroghe
Il decreto “Milleproroghe 2023” fissa la nuova decorrenza del 1° luglio 2023 per la restante parte delle norme del D. Lgs. n. 36/2021, come ad esempio quelle sulla nuova disciplina civilistica degli enti sportivi dilettantistici e professionistici, del tesseramento nell’ordinamento sportivo e del lavoro sportivo.
Parallelamente, viene allineata alla nuova scadenza anche la soppressione della seconda parte dell’art. 67 primo comma lettera m) del TUIR che include tra i redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da determinati soggetti e per i quali è prevista la non imponibilità ai fini IRPEF per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro (art. 69 comma 2 del TUIR).
A cura di Danilo Sciuto
Sabato 7 Gennaio 2023