Incombe all’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare la fittizietà delle operazioni e non al contribuente in quanto quest’ultimo è tenuto a dimostrare la prova contraria solo dopo che sia assolto l’onere dall’Amministrazione.
Ai fini del diritto alla deduzione di costi inerenti è necessaria la regolare tenuta delle scritture contabili e delle fatture che, ai fini Iva, sono idonee a rappresentare il costo dell’impresa.
L’interessante sentenza in commento fa da prologo alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs n. 130/2022, che all’art. 6 stabiliscono che l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato dal contribuente, mentre il giudice stesso fonda la sua decisione sugli elementi e i criteri di prova di valutazione che emergono nel processo stesso e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza risulta assente o è contraddittoria o se insufficiente a dimostrare.
Operazioni inesistenti: la normativa
Si può parlare di inesistenza giuridica quando questa è documentata con fatture relative a prestazioni inesistenti in quanto aventi natura del tutto diversa da quella che figura in fattura.
L’inesistenza oggettiva, invece, è quella documentata con fatture relative a prestazioni inesistenti in quanto mai avvenute o avvenute in parte rispetto a quella indicate in fattura.
La definizione di fattura o documento emesso per operazioni inesistenti (ad es., ricevute, conti, parcelle contratti, note di trasporto) è contenuta nell’art. 1, lett. a), del d.lgs. n. 74/2000 da cui risulta che:
«per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi».
Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è disciplinato dall’art. 8 del d.lgs 74/2000, come modificato dall’art. 39 D.L. n. 124/2019, secondo cui:
“è punito con la reclusione da quattro a