Il fisco può emettere e notificare la cartella di pagamento nei confronti della società che ha già presentato la domanda di concordato preventivo, poiché la natura di atto di precetto esclude l’inizio dell’azione esecutiva?
È legittima la cartella notificata in pendenza di procedura concordataria?
La risposta a siffatta domanda è stata fornita da un recente intervento della sezione tributaria civile della Corte di Cassazione, alla luce dello ius superveniens.
Notifica di cartella di pagamento a società che ha presentato domanda di concordato preventivo: il principio
Il fisco può emettere e notificare la cartella di pagamento nei confronti della società che pure ha già presentato la domanda di concordato preventivo.
L’atto, infatti, è assimilabile a un precetto e sfugge al divieto di esercizio ex articolo 168 Legge fallimentare.
L’azione esecutiva vera e propria inizia solo col pignoramento.
L’amministrazione finanziaria ha il diritto di emettere il ruolo straordinario se teme di perdere il suo credito.
Né il ruolo né la cartella hanno la natura di atti esecutivi; l’uno legittima la domanda di ammissione al passivo, mentre la notifica della seconda ha la funzione di comunicare al contribuente l’emissione del primo.
Il divieto di esperire azioni esecutive fino all’omologa del concordato serve a mantenere integro il patrimonio del debitore e garantire la par condicio fra i creditori: la procedura potrebbe sfociare nel fallimento.
La cartella, tuttavia, ha natura di precetto di pagamento e non incorre nel divieto ex articolo 168 Legge fal