Torniamo sui problemi legati a motivazione per relationem e di obbligo di allegazione dell’avviso di accertamento: l’atto notificato alla società deve essere allegato a quello emesso nei confronti del socio amministratore?
La Corte di cassazione ha stabilito che è congruamente motivato per relationem l’avviso di accertamento emesso in capo al socio e legale rappresentante di una compagine sociale, sulla base della presunzione di divisione di ricavi non contabilizzati, anche se non è stato allegato all’atto impositivo l’atto presupposto emesso in capo alla società, in quanto il socio ha il potere di consultare i documenti sociali.
Inoltre – altro principio di diritto stabilito dalla sentenza – l’accertamento che contesta l’elusione fiscale e l’abuso del diritto è motivato quando, in ragione della trasparenza e della possibilità di un immediato controllo dell’attività della pubblica amministrazione, pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa in punto di “an” e il“quantum debeatur”, mediante la puntuale indicazione delle operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano vantaggi fiscali indebiti e, inoltre, non sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, come ad esempio le operazioni, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono alla finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale.
Accertamento e obbligo di allegazione: il caso di Cassazione in breve
Al centro della vertenza vi era un avviso di accertamento, relativo ad Irpef, per dividendi occulti realizzati in seno ad una srl, previo accertamento in rettifica di maggior reddito in capo alla società.
La CTP adita dalla società contribuente rigettava il ricorso e la CTR, cui veniva indirizzato il gravame, lo respingeva, sostenendo che l’attività impositiva operata in capo ai