Il decorso del termine per la proposizione del ricorso mette in pericolo il contribuente che vuole utilizzare l’acquiescenza agevolata per gli avvisi di accertamento notificati anteriormente al 1° gennaio 2023.
Per beneficiare della definizione agevolata degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione, occorre attivarsi e procedere al versamento delle imposte, interessi e sanzioni ridotte ad 1/18.
Tutto ciò, pur essendo ribadito dalla circolare dell’Agenzia Entrate del 27 gennaio scorso, presta il fianco ad alcuni dubbi interpretativi, anche considerando l’assenza, ad oggi, dei provvedimenti attuativi.
L’acquiescenza agevolata
Il comma 180 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 – legge di Bilancio 2023 – prevede che gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine ivi previsto, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.
Nel precisare l’applicabilità temporale dell’acquiescenza agevolata, il successivo comma 181 sancisce che le disposizioni si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge – ovvero 1° gennaio 2023 – e a quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso, ossia entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto.
È previsto il versamento rateale delle somme dovute in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.
Il versamento di tali somme non può essere oggetto di compensazione.
La norma conclude al comma 184:
“con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione dei commi da 179 a 183.”
Quindi, schematicamente:
APPLICAZIONE ACQUIESCENZA AGEVOLATA |
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Atti rientranti nell’agevolazione |
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Disposizione agevolativa |
Riduzione delle sanzioni ad 1/18 con possibilità di avvalersi del cumulo giuridico |
Rateazione massima |
20 rate trimestrali |
Compensazione |
Esclusa |
Essendo una riproposizione agevolata dell’ordinaria acquiescenza, resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, non espressamente derogate.
A questo proposito