Ricordiamo che, entro sabato 31 dicembre 2022, gli agenti, rappresentanti e procacciatori d’affari possono richiedere l’applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni percepite.
Come noto, in base all’articolo 25-bis del DPR 600/73, i sostituti d’imposta che corrispondono provvigioni per prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF o dell’IRES in misura pari al 23% (o, più correttamente, al primo scaglione di reddito ai fini IRPEF