Legge di Bilancio 2023: la doppia via per chiudere le liti

di Gianfranco Antico

Pubblicato il 9 dicembre 2022

Il Disegno di Legge di Bilancio 2023 contiene, fra l’altro, una norma che consente una ampia definizione agevolata delle controversie tributarie, che va ad aggiungersi alla via più stretta riguardante le sole liti pendenti in Cassazione.
In attesa che il quadro si stabilizzi con l’approvazione definitiva, vediamo in estrema sintesi quali sono le opzioni che si presentano per il contribuente, così da fornire le prime indicazioni e consentire delle riflessioni.

La definizione agevolata delle controversie tributarie

definizione agevolata litiL’art. 42 del Disegno Di Legge relativo alla legge di bilancio 2023 prevede che si possa procedere alla definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quelle pendenti presso la Corte di cassazione e anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2, dell’art.12 del D.Lgs. n. 546/92[1].

In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia.

 

Definizione agevolata delle controversie nei casi di soccombenza dell'Agenzia Entrate

In deroga a quanto sopra previsto, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le controversie possono essere definite con il pagamento:

  1. del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
     
  2. del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura