Il Disegno di Legge di Bilancio per il 2023 prevede una speciale forma di conciliazione agevolata delle controversie tributarie basata sulla tipologia di conciliazione “fuori udienza”: vediamo come funzionerà…
L’art. 43[1] del disegno di legge di bilancio 2023 configura una conciliazione giudiziale rafforzata, alternativa alla definizione delle liti.
Speciale forma di conciliazione giudiziale per le controversie 2023
È configurata una ipotesi di conciliazione agevolata delle controversie tributarie basata sulla tipologia di conciliazione “fuori udienza” di cui all’articolo 48 decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
La conciliazione “fuori udienza” si realizza con il deposito in giudizio – di primo o di secondo grado – di una “istanza congiunta”, cioè di una proposta di conciliazione alla quale l’altra parte abbia previamente aderito.
Trattasi di una speciale[2] forma di conciliazione che, per quanto non derogato o non previsto, segue le comuni regole degli artt. da 48 a 48-ter del D.lgs.. 546/92.[3]
La disciplina della conciliazione ordinaria è contenuta, infatti, negli articoli articolo 48 (conciliazione fuori udienza), 48 bis (conciliazione in udienza) e 48 ter (definizione e pagamento delle somme dovute)[4].
Tale conciliazione riguarda i processi pendenti in primo e secondo grado al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023).
Conciliazione con sanzioni a 1/18 anche in appello
Solo in riferimento all’accordo di conciliazione sottoscritto entro il 30 giugno 2023 le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo a prescindere dal fatto che la conciliazione venga stipulata nel primo o nel secondo grado[5].
I pagamenti possono essere dilazionati in venti rate trimestrali; non è ammessa la compensazione nel modello F24.
È prevista la possibilità di rateizzare le somme dovute secondo la disciplina della dilazione degli importi dovuti a seguito di accertamento con adesione, ma con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
Si deve trattare di controversie su atti sostanzialmente impositivi.
In buona sostanza, sono non suscettibili della conciliazione speciale in esame le controversie sulle cartelle di pagamento e sugli avvisi di liquidazione che hanno una funzione solo liquidatoria.
La possibile convenienza
Occorre comparare i benefici dei due istituti onde scegliere quello più conveniente.
Giova osser