Anche gli ottici tra i soggetti obbligati all’invio dei dati delle spese sanitarie

Sono state definite le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 2022, in recepimento delle nuove indicazioni del decreto ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022 che ha incluso gli ottici tra i soggetti tenuti all’invio telematico delle spese al sistema tessera sanitaria.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 16 dicembre 2022 riguardante le modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2022, anche ai sensi dell’articolo 1, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, come modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022.

 

Ottici: obbligo di invio dati spese sanitarie

Il motivo del nuovo provvedimento

ottici obbligo invio dati spese sanitarieCon il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 erano stati individuati quali soggetti tenuti all’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, ai fini della dichiarazione precompilata, gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute (di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46) , ossia iscritti presso un elenco tenuto dal Ministero della Salute dei fabbricanti di dispositivi su misura.

L’applicazione del Regolamento UE 2017/745 ha apportato importanti novità relativamente all’inquadramento della fattispecie dei dispositivi medici “su misura”, facendo decadere la possibilità di considerare tali le lenti a contatto e gli occhiali da vista, generalmente venduti presso gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, inquadrabili invece come “dispositivi adattabili”.

Di conseguenza con l’introduzione del citato Regolamento è decaduto l’obbligo di iscrizione degli ottici nell’elenco istituito presso il Ministero della Salute e tale elenco viene pertanto dismesso.

Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022, quindi, viene modificato il testo dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, con l’aggiunta della lettera g) che individua quali soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie a partire dal 1° gennaio 2022 gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico iscritti nell’archivio anagrafico tenuto dall’Agenzia delle Entrate, con codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat – Ateco 2007 47.78.20 – “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”.

 

Invio dati delle spese sanitarie

Per l’utilizzo dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2022, si applicano le medesime disposizioni previste dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115304 del 2 maggio 2019, n. 1432437 del 23 dicembre 2019, n. 329676 del 16 ottobre 2020 e n. 249936 del 30 settembre 2021.

Le tipologie di spesa da comunicare sono le seguenti:

  1. ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
     
  2. farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
     
  3. dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
     
  4. servizi sanitari erogati dalle farmacie;
     
  5. farmaci per uso veterinario;
     
  6. prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;
     
  7. prestazioni sanitarie erogate dai soggetti (di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 come modificato del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022);
     
  8. prestazioni sanitarie erogate dai soggetti (di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 marzo 2019);
     
  9. le prestazioni sanitarie erogate dai soggetti (di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019);
     
  10. prestazioni sanitarie erogate dai soggetti (di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021);
     
  11. spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
     
  12. altre spese sanitarie.

 

Opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie (730 precompilato)

Il 730 precompilato contiene i dati su spese sanitarie e relativi rimborsi.

Ogni cittadino che abbia compiuto 16 anni di età (in caso contrario, il tutore o rappresentante legale) può comunque decidere di non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate questi dati (o alcuni di essi) e di non farli inserire nella precompilata.

Di conseguenza, nel caso in cui si fosse fiscalmente a carico di un familiare, quest’ultimo non visualizzerà le informazioni su spese sanitarie e rimborsi per cui sia fatta “opposizione all’utilizzo”.

Per le spese e i relativi rimborsi del 2022, l’opposizione può essere effettuata seguendo due modalità:

  • dal 9 febbraio all’8 marzo 2023, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID.
    Con questa modalità, è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;
     
  • dal 1° ottobre 2022 al 31 gennaio 2023, comunicando direttamente all’Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza.
Per comunicare l’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie all’Agenzia delle Entrate, è a disposizione l’apposito modello.

La comunicazione può essere effettuata:

In tutti i casi in cui si utilizza il modello è necessario allegare anche la copia del documento di identità.

Se si utilizza la e-mail o il telefono, è possibile comunicare l’opposizione all’utilizzo dei dati sanitari anche in forma libera (cioè, non utilizzando il modello), indicando le medesime informazioni richieste dal modello, il tipo di documento di identità, numero e scadenza.

Nel caso di scontrino parlante, l’opposizione può essere effettuata anche non comunicando il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria.

E’ comunque possibile inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.

 

Le FAQ delle Entrate

Domanda: I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria devono emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie, rese nei confronti delle persone fisiche, i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria?

Risposta: No, non devono e non possono emettere le fatture elettroniche.

La legge di Bilancio per il 2019 ha modificato l’articolo 10-bis del decreto legge 119 del 2018 prevedendo che, per il periodo di imposta 2019 poi prorogato fino al 2022, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

Considerato l’esplicito divieto in tal senso, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria continuano, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità.

 

Domanda: Nel caso in cui un cittadino eserciti l’opposizione alla trasmissione dei suoi dati al Sistema tessera sanitaria, il soggetto che effettua la prestazione sanitaria deve emettere la fattura elettronica?

Risposta: No, non deve emettere la fattura elettronica.

Le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali dagli operatori tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria sono escluse dalla fatturazione elettronica, anche nel caso di opposizione manifestata dall’interessato.

La legge di Bilancio per il 2019 ha, infatti, modificato l’articolo 10-bis del decreto legge 119 del 2018 prevedendo che, per il periodo di imposta 2019 poi prorogato fino al 2022, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

Considerato l’esplicito divieto in tal senso, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria continuano, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo anche nel caso di opposizione esercitata dal cittadino.

 

Domanda: Nel caso in cui una fattura contenga sia spese sanitarie sia altre voci di spesa non sanitarie, occorre emettere la fattura elettronica?

Risposta: No, in generale non deve essere emessa la fattura elettronica.

Occorre, però, distinguere due diverse fattispecie.

Se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura con voci distinte la somma pagata per prestazioni sanitarie rispetto alla somma pagata a titolo di comfort), entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente), con le seguenti modalità:

  • l’importo che si riferisce alla spesa sanitaria va inviato e classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;
     
  • l’importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato con il codice AA “altre spese”.

Qualora, invece, dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente) con la tipologia “altre spese” (codice AA).

In entrambi i casi la relativa fattura deve essere emessa in formato cartaceo.

 

Domanda: Siamo una società che opera nel campo sanitario e emettiamo fatture nei confronti di soggetti passivi IVA (nel caso specifico compagnie assicurative) riportando, per esigenze di riscontro contabile, nel campo della descrizione i nominativi dei pazienti per i quali sono state eseguite prestazioni sanitarie.

Si chiede di conoscere se per tale fattispecie sussiste l’obbligo di emissione di fattura elettronica via SdI e se tale prassi procedurale può essere ancora adottata?

Risposta: L’articolo 21, comma 2, lettera g), del DPR n. 633/1972, stabilisce l’obbligo di riportare nella fattura i dati di «natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione» e non impone in alcun modo la necessità di riportare, nei casi come quello prospettato dal quesito, l’identificazione espressa ed analitica del paziente (con codice fiscale, nome, cognome, ecc.).

La necessità di coordinare l’assenza di un obbligo in questo senso con il dovere generale di fatturazione elettronica via SdI e di rispetto della tutela dei dati personali, spinge a ritenere che le parti debbano adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non inserire in fattura dati non richiesti dalla legislazione fiscale (od extrafiscale), idonei a violare le varie disposizioni in essere, nell’eventualità, modificando precedenti comportamenti non più in linea con l’attuale quadro normativo.

Fermo quanto sopra, si ritiene che le fatture emesse nei confronti di soggetti passivi IVA (B2B) debbano essere elettroniche via SdI, senza alcuna indicazione del nome del paziente o di altri elementi che consentano di associare la prestazione resa ad una determinata persona fisica identificabile.

 

 

Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate del 16 dicembre 2022.

 

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A cura di Federico Gavioli

Giovedì 29 dicembre 2022