Sono state definite le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 2022, in recepimento delle nuove indicazioni del decreto ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022 che ha incluso gli ottici tra i soggetti tenuti all’invio telematico delle spese al sistema tessera sanitaria.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 16 dicembre 2022 riguardante le modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2022, anche ai sensi dell’articolo 1, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, come modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022.
Ottici: obbligo di invio dati spese sanitarie
Il motivo del nuovo provvedimento
Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 erano stati individuati quali soggetti tenuti all’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, ai fini della dichiarazione precompilata, gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute (di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46) , ossia iscritti presso un elenco tenuto dal Ministero della Salute dei fabbricanti di dispositivi su misura.
L’applicazione del Regolamento UE 2017/745 ha apportato importanti novità relativamente all’inquadramento della fattispecie dei dispositivi medici “su misura”, facendo decadere la possibilità di considerare tali le lenti a contatto e gli occhiali da vista, generalmente venduti presso gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, inquadrabili invece come “dispositivi adattabili”.
Di conseguenza con l’introduzione del citato Regolamento è decaduto l’obbligo di iscrizione degli ottici nell’elenco istituito presso il Ministero della Salute e tale elenco viene pertanto dismesso.
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022, quindi, viene modificato il testo dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, con l’aggiunta della lettera g) che individua quali soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie a partire dal 1° gennaio 2022 gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico iscritti nell’archivio anagrafico tenuto dall’Agenzia delle Entrate, con codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat – Ateco 2007 47.78.20 – “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”.
Invio dati delle spese sanitarie
Per l’utilizzo dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2022, si applicano le medesime disposizioni previste dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115304 del 2 maggio 2019, n. 1432437 del 23 dicembre 2019, n. 329676 del 16 ottobre 2020 e n. 249936 del 30 settembre 2021.
Le tipologie di spesa da comunicare sono le seguenti:
- ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
- dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
- servizi sanitari erogati dalle farmacie;
- farmaci per uso veterinario;
- prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;
- prestazioni sanitarie erogate dai soggetti (di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 come modificato del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022);
- prestazioni sanitarie erogate dai soggetti (di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 marzo 2019);
- le prestazioni sanitarie erogate dai soggetti (di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019);
- prestazioni sanitarie erogate dai soggetti (di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021);
- spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
- altre spese sanitarie.
Opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie (730 precompilato)
Il 730 precompilato contiene i dati su spese sanitarie e relativi rimborsi.
Ogni cittadino che abbia compiuto 16 anni di età (in caso contrario, il tutore o rappresentante legale) può comunque decidere di non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate questi dati (o alcuni di essi) e di non farli inserire nella precompilata.
Di conseguenza, nel caso in cui si fosse fiscalmente a carico di un familiare, quest’ultimo non visualizzerà le informazioni su spese sanitarie e rimborsi per cui sia fatta “opposizione all’utilizzo”.
Per le spese e i relativi rimborsi del 2022, l’opposizione può essere effettuata seguendo due modalità:
- dal 9 febbraio all’8 marzo 2023, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID.
Con questa modalità, è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;
- dal 1° ottobre 2022 al 31 gennaio 2023, comunicando direttamente all’Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza.
Per comunicare l’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie all’Agenzia delle Entrate, è a disposizione l’apposito modello.
La comunicazione può essere effettuata:
- inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it;
- telefonando a un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall’estero)
In tutti i casi in cui si utilizza il modello è necessario allegare anche la copia del documento di identità.
Se si utilizza la e-mail o il telefono, è possibile comunicare l’opposizione all’utilizzo dei dati sanitari anche in forma libera (cioè, non utilizzando il modello), indicando le medesime informazioni richieste dal modello, il tipo di documento di identità, numero e scadenza.
Nel caso di scontrino parlante, l’opposizione può essere effettuata anche non comunicando il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria.
E’ comunque possibile inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate del 16 dicembre 2022.
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Giovedì 29 dicembre 2022