Vediamo quali sono le novità 2023 per l’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria: i nuovi obblighi per gli ottici, il bonus vista e il bonus psicologo.
Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale (GU 11 gennaio 2023 n. 8 e GU 12 gennaio 2023 n. 9) i due decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il DM 22 dicembre 2022 e il DM 28 dicembre 2022, che hanno modificato le specifiche tecniche e le modalità operative, di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 2020, per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, a seguito di alcune modifiche normative.
Specifiche tecniche per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria: novità
In particolare, sono state modificate le specifiche tecniche per i seguenti motivi:
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permettere agli esercenti l’arte ausiliaria di ottico di trasmettere telematicamente i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche dal 2022;
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comunicare anche le informazioni relative ai cosiddetti “bonus vista” e “bonus psicologo”, riportate sui documenti fiscali.
Con riferimento al primo punto, il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 28 novembre 2022 ha infatti stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute, di cui agli artt. 11 comma 7 e 13 del DLgs. 46/97, ovvero registrati in Anagrafe tributaria, con codice attività – primario o secondario – 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”, sono tenuti a inviare i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche al Sistema tessera sanitaria – vedi qui il nostro approfondimento.
La trasmissione dei dati da parte dei soggetti sopra citati, limitatamente alle spese sanitarie sostenute nel 2022, è effettuata entro il 31 gennaio 2023.
Per gli anni successivi la trasmissione dei dati avviene con le medesime scadenze previste per gli altri soggetti.
Il bonus vista e il bonus psicologo
Le specifiche tecniche di cui al DM 19 ottobre 2020 sono state poi modificate dal DM 28 dicembre 2022 per permettere di trasmettere al Sistema tessera sanitaria i dati relativi:
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al contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive in favore di membri di nuclei familiari con un ISEE inferiore a 10.000 euro annui, di cui all’art. 1 comma 438 della L. 178/2020 e al DM 21 ottobre 2022 (“bonus vista”);
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al contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi, di cui all’art. 1-quater comma 3 del DL 228/2021 e al DM 31 maggio 2022 (“bonus psicologo”);
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ad altri eventuali contributi riconosciuti dalla normativa vigente, riportati sui documenti fiscali.
In particolare, gli psicologi devono inserire nelle fatture per le prestazioni sulle quali risulta applicato il “bonus psicologo” i dati relativi al contributo, ai fini della relativa trasmissione al Sistema tessera sanitaria per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Le scadenze 2023
Infine, si ricorda che il termine di trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute nel secondo semestre 2022, (ai sensi dell’art. 7 del DM 19 ottobre 2020), scade il prossimo 31 gennaio.
La comunicazione continua ad avvenire con cadenza semestrale anche per il 2023; l’invio mensile è slittato al 2024, come stabilito dal decreto ministeriale 27 dicembre 2022.
A cura di Francesco Costa
Mercoledì 25 Gennaio 2023
Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…
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