La nuova formulazione legislativa in tema di ripartizione dell’onere della prova, ad opera della L. 130/22, non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, essendo solo coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale.
La Corte di Cassazione ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di ripartizione dell’onere della prova tra contribuente e Amministrazione finanziaria, anche dopo la recente riforma della giustizia tributaria ad opera della L. 130/22.
Ripartizione dell’onere della prova: un caso in Cassazione
Nella specie, l’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che ne aveva rigettato l’appello nell’ambito di un contenzioso su avviso di accertamento emesso ai fini Ires, Iva e Irap per l’anno di imposta 2010.
Il giudice di appello rilevava, tra le altre, che, nel caso in esame, era intervenuto anche decreto penale di archiviazione, sul presupposto dell’assenza di qualsiasi coinvolgimento del legale rappresentante della società nella fattispecie contestata di evasione (connessa alla cessione di gasolio per uso agricolo).
Secondo la CTR, gli elementi evidenziati dall’Ufficio non erano sufficienti a dimostrare la consapevolezza in capo alla contribuente dell’operazione fraudolenta, laddove anzi gli adempimenti effettuati dalla società, non contestati dall’Amministrazione finanziaria, erano inconciliabili con la volontà di porre in essere l’evasione fiscale.
Tanto premesso, per quanto di interesse l’Agenzia ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, laddove i giudici di merito, pur avendo richiamato correttamente i principi in tema di rapporti tra processo penale e tributario, sottolineando l’autonomia del secondo dal primo, in concreto non avevano poi effettuato alcun apprezzamento motivato delle risultanze probatorie del procedimento penale, né effettuato alcun raffronto tra le risultanze del giudizio penale e gli elementi acquisiti nel giudizio tributario.
L’Amministrazione finanziaria deduceva inoltre la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 codice civile, laddove la sentenza impugnata, nell’affermare che l’Ufficio non aveva assolto al proprio onere probatorio in merito all’effettiva partecipazione della società alla frode fiscale, aveva violato i principi in tema di onere probatorio e pr