Ove eseguita presso indirizzo non contenuto nei pubblici registri, ne conseguirà nullità della stessa.
Validità della notifica telematica: indirizzo del destinatario estratto da pubblico elenco
La notifica PEC è valida soltanto se l’indirizzo del soggetto mittente e quello del destinatario sono estratti dai registri “ReGIndE”, Inipec, IPA, (per gli Enti pubblici vale solo il registro delle pubbliche amministrazioni: PP. AA.).
La notifica effettuata con modalità telematiche è da ritenersi viziata se il notificante utilizza un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici registri, in virtù di quanto previsto dall’art. 3-bis della legge n. 53/1994.
Tale disposizione prevede, al comma 1, la possibilità di eseguire a mezzo posta elettronica certificata (Pec) per via telematica le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte di avvocati e procuratori legali (PEC).
Mentre i predetti elenchi pubblici sono individuati nell’art. 16-ter del DL n. 179/2012, recante norme su “pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni”.
L’art. 16, comma 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, conv. con modificazioni dalla legge n. 2/2009, contiene il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia...
“; in sostanza si tratta dei registri IPA, REGINDE e INIPEC in cui devono sempre essere registrati gli indirizzi di provenienza delle notifiche…”
La disposizione di cui al citato. 16 del D.L. 179/2012 è riferibile esclusivamente alle comunicazioni/notificazioni della cancelleria e non anche alle notifiche effettuate a mezzo