La notifica del ricorso deve essere eseguita presso un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) risultante da pubblici elenchi (registro IPA).
Ove eseguita presso indirizzo non contenuto nei pubblici registri, ne conseguirà nullità della stessa.
Validità della notifica telematica: indirizzo del destinatario estratto da pubblico elenco
La notifica PEC è valida soltanto se l’indirizzo del soggetto mittente e quello del destinatario sono estratti dai registri “ReGIndE”, Inipec, IPA, (per gli Enti pubblici vale solo il registro delle pubbliche amministrazioni: PP. AA.).
La notifica effettuata con modalità telematiche è da ritenersi viziata se il notificante utilizza un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici registri, in virtù di quanto previsto dall’art. 3-bis della legge n. 53/1994.
Tale disposizione prevede, al comma 1, la possibilità di eseguire a mezzo posta elettronica certificata (Pec) per via telematica le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte di avvocati e procuratori legali (PEC).
Mentre i predetti elenchi pubblici sono individuati nell’art. 16-ter del DL n. 179/2012, recante norme su “pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni”.
L’art. 16, comma 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, conv. con modificazioni dalla legge n. 2/2009, contiene il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia…
“; in sostanza si tratta dei registri IPA, REGINDE e INIPEC in cui devono sempre essere registrati gli indirizzi di provenienza delle notifiche…”
La disposizione di cui al citato. 16 del D.L. 179/2012 è riferibile esclusivamente alle comunicazioni/notificazioni della cancelleria e non anche alle notifiche effettuate a mezzo PEC dagli