Definizione agevolata degli avvisi bonari e autodichiarazione aiuti di stato del 30-11-2022

In questo articolo vediamo come va trattata la definizione agevolata degli avvisi bonari ai fini dell’autocertificazione degli aiuti di stato in scadenza al 30 novembre 2022.

Tra le numerose misure rientranti nel monitoraggio, per il quale è stata prevista l’autocertificazione che va inviata entro il prossimo 30 novembre, una delle più “pesanti” è sicuramente la definizione agevolata degli avvisi bonari, introdotta dall’art. 5, commi da 1 a 9 del DL n. 41/2021, noto in gergo con il nome di Decreto “Sostegni”.

 

La definizione agevolata degli avvisi bonari per le partite IVA

definizione agevolata avvisi bonariSi tratta, lo ricordiamo, di una norma agevolativa prevista a favore dei soggetti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021, che hanno subito una riduzione del volume d’affari nel 2020 rispetto al 2019 superiore al 30%.

Per i soggetti che non devono presentare la dichiarazione IVA, la verifica del calo deve essere effettuata tenendo in considerazione l’ammontare dei ricavi e compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni d’imposta 2019 e 2020.

Tali soggetti potevano definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (c.d. avvisi bonari) abbattendo interamente le sanzioni, e, di fatto, versando con i soli interessi ciò che andava versato a scadenza.

Gli avvisi bonari interessati erano:
  • quelli relativi al periodo di imposta 2017, con riferimento alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020;
     
  • quelli relativi al periodo di imposta 2018, relativamente alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021.

Poiché tale agevolazione rientra tra gli aiuti condizionati al rispetto degli accordi assunti in sede europea, nonché di c.d. “aiuto ombrello”, della sua fruizione occorre dar conto in sede di predisposizione della nota Autocertificazione, nonché, in taluni casi che vedremo, nel quadro RS di Redditi.

Si ricorda che la data importante è quella in cui è avvenuta la definizione, momento che si fa coincidere con il pagamento della prima o unica rata, e momento che non deve essere successivo al 30/11, data di presentazione.

 

L’autodichiarazione degli aiuti di Stato in modalità semplificata

L’introduzione di una modalità semplificata di compilazione del modello suddetto ha fatto sì che l’avvenuta definizione agevolata:

  • sarà comunicata compilando l’apposito rigo “Art. 5 D.L. 41/2021”, sezione 3.1 o 3.12 a seconda del caso, se l’autodichiarazione è resa in forma ordinaria;
  • non sarà comunicata, se l’autodichiarazione è resa in forma semplificata.

Se la definizione è stata perfezionata dopo il 30 novembre 2022, invece, dovrà essere presentata una nuova comunicazione, entro 60 giorni dal perfezionamento della definizione, compilando esclusivamente il suddetto rigo dedicato all’art. 5 del D.L. n. 41/2021, e barrando nel frontespizio l’apposita casella “definizione agevolata”; se invece l’autodichiarazione è stata resa in forma semplificata, tale nuova dichiarazione non dovrà essere presentata.

Da quanto suddetto, sembra che la modalità più agevole di compilazione sia quella di limitarsi alla compilazione della autocertificazione in forma semplificata (barrando la casella “ES”).

Se la comunicazione viene resa in forma ordinaria, infatti, oltre a compilare nella sua interezza il quadro A, sarà possibile aggiungere anche i dati utili all’iscrizione del beneficio nel Registro Nazionale Aiuti di Stato, al fine di evitare la compilazione del quadro RS del modello Redditi22.

A tal fine è necessario indicare nel frontespizio della autodichiarazione “Forma Giuridica” e “Dimensione di Impresa”, nonché, in corrispondenza del beneficio di cui all’art. 5 del D.L. n. 41/2021, il “settore” e il “codice ATECO”.

Se la comunicazione viene resa in forma abbreviata, oppure nel caso in cui venga resa in forma estesa ma non vengano forniti i dati utili all’iscrizione del beneficio nel RNA, occorrerà procedere con l’indicazione dell’aiuto di Stato in sede di Modello Redditi22, ma sempreché la definizione agevolata è stata perfezionata (nel senso suddetto) entro l’anno di imposta 2021; in caso di perfezionamento successivo, il modello interessato sarà Redditi23.

Il modello RS andrà compilato come segue:
  • Codice aiuto di Stato: “42”,
  • Indicando la forma giuridica, la dimensione di impresa, il settore e il codice ATECO,
  • Tipologia costi: “20”,
  • Importo, al campo 17 e 29, della sanzione non versata.

 

NdR: Potrebbe interessarti anche…

L’autodichiarazione aiuti di Stato semplificata e la definizione agevolata degli avvisi bonari

Autodichiarazione Aiuti di Stato: alcuni dubbi dell’ultimo momento

L’autodichiarazione aiuti di stato e il quadro RS del modello Redditi

Avvisi bonari: i trenta giorni ripartono dalla risposta dell’Agenzia, anche se di rigetto

 

A cura di Danilo Sciuto

Martedì 15 novembre 2022