Avvisi bonari: i trenta giorni ripartono dalla risposta dell’Agenzia, anche se di rigetto

Quali sono i tempi in cui un avviso bonario diventa “ruolo” e quali sono i tempi per versare il dovuto con le sanzioni ridotte?

avvisi bonari trenta giorniQuando arriva un avviso bonario, qualora il contribuente rilevi degli errori, può fornire i chiarimenti necessari all’Amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

 

Avvisi bonari: quando si forma il ruolo?

La norma stabilisce che il ruolo non viene formato se gli importi sono pagati “entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, … ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute”.

In altre parole, i 30 giorni decorrono dalla risposta dell’Ufficio, a prescindere dal fatto che mediante essa le doglianze del contribuente vengano respinte oppure accolte.

Purtroppo, la prassi e la giurisprudenza hanno specificato che, in caso di contraddittorio, i 30 giorni decorrono dalla seconda comunicazione delle Entrate solo se le doglianze del contribuente vengono accolte, in pedissequa letterale applicazione del riportato art. 2 comma 2.

In sostanza, i termini sarebbero diversi – si ripete, nonostante la chiara lettera della norma non lo preveda – sia nel caso di accoglimento sia nel caso di rigetto delle istanze del contribuente.

Finalmente, la Cassazione (sentenza n. 27817 del 22/9/2022) ha messo le cose in chiaro, stabilendo che:

“Nelle ipotesi di omesso versamento o versamento parziale dei tributi, la riduzione ad un terzo delle sanzioni dovute, prevista dall’art. 2, comma 2, del DLgs. n. 462 del 1997 va applicata qualora il contribuente abbia provveduto al pagamento dei tributi, degli interessi e delle sanzioni, così ridotte, entro trenta giorni dalla comunicazione d’irregolarità prevista dall’art. 36-bis, comma 3, DPR 29 settembre 1973, n. 600, e dall’art. 54-bis, comma 3, DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero, qualora il contribuente abbia fornito chiarimenti all’amministrazione finanziaria, entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva, eventualmente contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente.

Solo decorsi inutilmente questi ulteriori trenta giorni la norma prevede l’iscrizione a ruolo e/o l’emissione della cartella per i tributi non pagati, gli interessi e le sanzioni irrogate con aliquota piena”.

 

Un esempio di calcolo dei tempi per versare l’avviso bonario

A conclusione, un esempio servirà a chiarire ancora meglio il tutto.

In data 1/10 il contribuente riceve un avviso bonario.

Ha 30 giorni di tempo – ossia il 31/10 per il pagamento, ma poiché è errato, comunica il 10/10 (tramite civis, ad esempio) l’errore chiedendo lo sgravio.

L’agenzia rigetta la richiesta di sgravio in data 11/10.

Secondo la prassi (errata ed infondata), i 30 giorni scadono ugualmente il 31/10, mentre secondo la norma (e la recentissima sentenza appena citata), essi decorrono nuovamente dall’ 11/10, andando a terminare quindi il 10/11.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 28 settembre 2022