Avvisi bonari: elevato temporaneamente a 60 giorni il termine per il pagamento

I contribuenti avranno più tempo a disposizione per effettuare il versamento delle somme dovute in base agli avvisi bonari o per il versamento della prima rata, a condizione che la notifica della comunicazione di irregolarità sia stata effettuata nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Ucraina e il 31 agosto 2022.
Si tratta un modesto aiuto alle imprese e ai professionisti per fare fronte alla carenza di liquidità dovuta alla contrazione della domanda prima in conseguenza dell’emergenza epidemiologica di Covid–19 e dopo per effetto della crisi economica alimentata dal conflitto tra Ucraina e Russia.

Avvisi bonari: la novità legislativa approvata sul termine per il pagamento

termine pagamento avvisi bonari 60 giorniLa previsione è contenuta nel nuovo art. 37– bis aggiunto, per l’appunto, durante l’iter di conversione del D.L. n. 21/2022. La nuova disposizione sul termine di pagamento degli avvisi bonari così prevede:

“Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alla imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché dalle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico, per il periodo di tempo compreso tra l’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 agosto 2022 il termine di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 è fissato in 60 giorni”.

 

Quali avvisi bonari riguarda?

In realtà, diversamente da quanto indicato in precedenza, la disposizione non fa alcun riferimento alla data di notifica.

Sembrerebbe quindi possibile applicare la norma anche agli avvisi bonari notificati in precedenza il cui termine di 30 giorni, previsto per effettuare il pagamento integrale o della prima rata, non sia ancora spirato alla data di conversione in legge del predetto decreto.

Si pone poi il problema per gli avvisi bonari che saranno notificati durante il periodo estivo in quanto i termini di pagamento sono sospesi tra il 1° agosto e il 4 settembre.

Si consideri ad esempio il caso in cui il contribuente riceva la notifica di un avviso bonario il 20 agosto.

Tale data è antecedente al 31 agosto, dovrebbe quindi trovare applicazione il maggior termine di sessanta giorni.

In virtù della predetta sospensione dei termini fino al 4 settembre, il termine di 60 giorni dovrebbe decorrere dal 5 settembre prossimo.

Considerata la delicatezza della questione, anche in ragione degli effetti dovuti nell’ipotesi di tardivo pagamento delle somme dovute, è auspicabile che l’Agenzia delle entrate fornisca i relativi chiarimenti sulla novella.

Inoltre, il maggior termine per il pagamento riguarda esclusivamente gli avvisi derivanti da liquidazione automatica delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 36 – bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54 – bis del D.P.R. n. 633/1972.

Sono quindi esclusi gli atti che trovano origine dal controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 36 – ter del D.P.R. n. 600/1973.

 

Manca ancora una visione d’insieme sulla gestione del recupero dei debiti fiscali dopo la pandemia e la crisi bellica

E’ sorprendente come il legislatore continui ad approvare misure la cui portata non è affatto sufficiente per fare fronte alla crisi di liquidità che ha interessato famiglie e imprese.

I 30 giorni di tempo in più concessi per effettuare i pagamenti dovuti non consentiranno di superare gli innumerevoli problemi che gli operatori economici sono costretti ad affrontare quotidianamente.

Fino al 31 dicembre 2021 i contribuenti potevano presentare richiesta di rateazione delle somme iscritte a ruolo, senza dover dimostrare lo stato di difficoltà economica, entro il limite massimo di 100.000 euro.

La modifica dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 è stata però temporanea in quanto dal 1° gennaio 2022 il limite è diminuito tornando ad essere quello originario di 60.000 euro.

Se l’importo da rateizzare dovesse superare tale soglia le persone fisiche saranno costrette a dimostrare le difficoltà economiche con la presentazione del modello ISEE.

Le società dovranno effettuare il calcolo dei relativi indici al fine di dimostrare di trovarsi nelle condizioni necessarie per fruire della rateazione.

Un ordine del giorno approvato dalla maggioranza impegnava il Governo ad incrementare tale limite da 60.000 a 100.000 euro a regime, quindi modificando definitivamente il testo dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.

Inspiegabilmente tale modifica non è stata approvata e non si comprendono le ragioni in quanto l’incremento della soglia a 100.000 euro ha anche la finalità di facilitare i pagamenti e rende possibile l’adempimento spontaneo.

 

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A cura di Nicola Forte

Martedì 17 maggio 2022