L’imminente scadenza del 30 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni fiscali e dell’autodichiarazione aiuti covid è ancora caratterizzata da una serie di dubbi circa il trattamento da riservare ad alcune particolari situazioni.
Durante gli eventi formativi di queste ultime settimane, molte sono state le questioni sottoposte all’esame dei relatori al fine di ottenere risposte circa il corretto trattamento delle agevolazioni, considerato che, in alcuni casi, la mancata o errata indicazione nelle dichiarazioni fiscali potrebbe condurre alla revoca delle stesse.
Aiuti di Stato: il quadro RU non comprende tutti i crediti d’imposta
Alcuni beneficiari evidenziano il fatto che risulta impossibile dichiarare nel quadro RU una serie di crediti d’imposta, maturati o fruiti nel corso del 2021.
In particolare, ci si riferisce ai crediti d’imposta fruiti in alternativa ai contributi a fondo perduto, i più ricorrenti sono i seguenti:
- contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici previsto dall’art. 1, commi da 1 a 9, del decreto legge n. 41/2021 (sostegni);
- contributo a fondo perduto per le start up di cui all’art. 1-ter del decreto legge n. 41/2021 (sostegni);
- contributo automatico previsto dall’art. 1, commi da 1 a 4, del decreto legge n. 73/2021 (sostegni –bis);
- contributo per attività stagionali previsto dall’art. 1, commi da 5 a 15, dell’art. 1 del decreto legge n. 73/2021 (sostegni-bis);
- contributo perequativo previsto dall’art. 1, commi da 16 a 27, del decreto legge n. 73/2021 (sostegni- bis);
- contributo a fondo perduto per operatori con fatturato superiore a 10 milioni di euro previsto dall’art. 1, comma 30-bis, del decreto legge n. 73/2021 (sostegni -bis).
Tali crediti non devono essere indicati nel quadro RU in quanto degli stessi non v’è traccia alcuna nella tabella allegata alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi.
Infatti, le istruzioni per la compilazione del quadro RU prevedono espressamente che:
“per ciascuna agevolazione fruita devono essere indicati nella sezione I il codice identificativo del credito stesso (desumibile dalla tabella riportata in calce alle istruzioni del presente modello)”,
In ogni caso, la mancata previsione di specifici codici attribuibili ai crediti d’imposta in questione non consente in alcun modo di indicarli, anche solo a titolo prudenziale, nel quadro RU, non permettendo la composizione del quadro alcuna concreta possibilità di operare in tal senso.
Conseguentemente, la mancata previsione di specifici codici attribuibili ai crediti d’imposta in questione non consente in alcun modo di indicarli, anche solo a titolo prudenziale, nel quadro RU, non permettendo la composizione del quadro alcuna concreta possibilità di operare in tal senso.
Allo stesso modo dei crediti d’imposta rappresentati dai citati contributi a fondo perduto riconosciuti dall’Agenzia delle entrate, non va indicato nel quadro RU il credito d